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Agenzia delle Entrate e l'omesso calcolo dell'IVA: sanzioni e dichiarazioni

27/11/2019
Redazione

Analizziamo le principali condizioni di omesso versamento Iva e le possibilità di sanare tale tributo.

Consideriamo una distinzione fondamentale per individuare la sanzione: esistono i casi in cui un errore viene individuato da un controllo automatizzato di Agenzia delle Entrate oppure i casi in cui è dovuto ad un accertamento o verifica.

Se l'errore è riscontrabile in sede automatizzatala la regola prevede che si applichi la sanzione di omesso versamento, nell’altro caso si applica la sanzione piena.
Per effetto del regime sanzionatorio, la sanzione più ricorrente varia dal 90% al 180% dell'imposta non dichiarata (del credito non spettante ed utilizzato, cioè al credito effettivamente utilizzato). Inoltre, se l'infedeltà della dichiarazione deriva da documentazione falsa (es: fatture per operazioni non esistenti) vi è un aggravante variabile dal 35% al 270%.

L'ipotesi classica: per un’imposta evasa che supera il 3% o € 30.000 di imposta (o crediti imputati ad atti successivi), vi è uno sgravio soggetto a sanzione fissa.
L'infedeltà sul versamento tipica si considera al 30%, se omessa dopo 30 giorni dal versamento si contempla un 1% se l'adempimento avviene fino al 15esimo giorno, del 30% se non rispettata tale tempistica.

La dichiarazione Iva si considera omessa quando viene presentata oltre il novantesimo giorno. Si applica la sanzione per omessa dichiarazione di imposta pari a € 250 (tassazione base di tardività).
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza sostituisce quanto detto in precedenza, si avranno quindi sanzioni pecuniarie più basse sempre considerando la presenza di controllo automatico e formale. È possibile il ravvedimento, se il controllo non è automatizzato si applica la sanzione di omesso versamento.

Sanzione per infedele dichiarazione: dichiarazione successiva al novantesimo giorno; questa dichiarazione porterà ad una sanzione maggiore a mezzo ravvedimento che assorbe la sanzione di omesso versamento (se la sanzione riguarda l'Iva, il contribuente dovrà regolarizzare anche la dichiarazione infedele).

Gli intermediari abilitati che commettono una violazione nell'invio della dichiarazione (omessa), saranno soggetti ad una sanzione variabile da € 516 a € 5000: tutti gli adempimenti beneficeranno dell'abbattimento al 50% della sanzione (inviata in ritardo ma comunque entro i trenta giorni successivi).

Poniamo il caso che il contribuente ritardi riguardo la spedizione della dichiarazione all'intermediario, allora la dichiarazione inviata dall'intermediario non sarà soggetta a violazione (se inviata entro trenta giorni in quanto non commette illecito).

Il ravvedimento operoso vale per tutti in caso di omessa dichiarazione Iva, se viene notificato prima di essere dichiarato ma nei tempi sopra indicati, il reato non sussiste.

La decadenza del potere di accertamento dell'Amministrazione Pubblica: la cartella in cui si rilevino accertamenti di violazioni su controlli automatizzati deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo (arriveranno avvisi bonari con l'obbiettivo di non far decadere il termini di decadenza), se invece la violazione viene riscontrata a seguito di un controllo formale, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, sette anni a seguito di controllo formale con cartelle di notifica.

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