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Conto prelevamento soci: la tua mini guida pratica

22/06/2022
Redazione

Conto prelevamento soci: tutto ciò che oggi ti serve sapere

Effettuare un prelevamento significa in pratica richiedere un acconto sui possibili utili che la società avrà generato nell’anno in corso.

È bene specificare che questo comporta un rischio, dal momento in cui non è cosa certa che quegli utili a fine anno saranno davvero conseguiti.

Di fatto il prelevamento rappresenta un fenomeno particolarmente frequente nelle società di persone e i motivi fondamentalmente sono questi:

  • Il carattere personale del rapporto che lega il socio alla società;
  • la società di persone è soggetta a minori formalità rispetto alle società di capitali.

Prima di addentrarci nell’argomento prelevamento in conto utili dei soci, dobbiamo considerare che la legge detta delle norme diverse a seconda delle diverse forme societarie.

Conto prelevamento soci: le norme di riferimento

È evidente che le società non sono tutte uguali e scegliere tra una società di persone o una

società di capitali comporta una grande differenza, in materia fiscale e non solo.

Anche in tema di prelevamento in conto utili dei soci la legge detta una disciplina diversa a seconda del tipo di società.

Conto prelevamento soci nelle società semplici (Ss)

L’art. 2262 del Codice civile afferma un principio fondamentale per questo tipo di società: il socio

ha diritto a percepire la propria quota di utili solo dopo l’approvazione del bilancio annuale o

rendiconto, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario.

Questo significa che per poter prelevare somme dal conto sociale è necessario un patto

specifico tra i soci e occorre attendere la chiusura dell’esercizio.

Perciò se il socio preleva senza averne il preventivo permesso commette un illecito penale,

punibile con l’arresto fino a 1 anno (art 2627 c.c.).

Conto prelevamento soci nelle società in nome collettivo (Snc) ed in accomandita semplice (Sas)

Per questi tipi di società ci si riferisce all’art. 2303 del codice civile, secondo cui è vietato ripartire somme se non per utili realmente conseguiti.

Perciò, come per le Ss, per poter effettuare prelevamenti è necessario un rendiconto approvato.

Diversamente dalla Ss, per questi tipi di società la norma è più categorica perché non sono

previsti patti in deroga, la qual cosa, stando alla lettera della norma, significa che l’erogazione di un acconto sugli utili è sempre vietata.

Tuttavia vi sono state sentenze contrarie (Suprema Corte con la sentenza n. 1240/96) che hanno ammesso la possibilità di consentire degli acconti sugli utili a fronte dell’inserimento nello statuto di una specifica clausola.

Conto prelevamento soci nelle Società di Capitali

Nel caso di Società di Capitali, poiché il bilancio è assoggettato al controllo della Corte dei Conti, generalmente è possibile erogare acconti sui dividendi, purché si verifichino determinate

condizioni.

A norma dell’art 2433 del Codice civile, la distribuzione degli utili può essere effettuata solo se l’assemblea ha già approvato il bilancio e deliberato sulla stessa distribuzione.

Quindi si possono distribuire, e quindi ricevere, solo gli utili che sono stati effettivamente

conseguiti. Questo comporta il fatto che il prelevamento può iniziare solo a partire dall’anno

successivo a quello in cui la società è stata avviata, anche se esistono delle modalità del tutto legali che consentono di essere remunerati prima.

Occorre comunque essere consapevoli che si tratta di operazioni potenzialmente rischiose e quello che suggeriamo è di mettersi al riparo da spiacevoli conseguenze. Come? Ecco alcuni

suggerimenti:

  • inserendo nello statuto della società una clausola che permetta l’erogazione degli acconti sugli utili;
  • ponendo attenzione al fatto che le somme prelevate dai soci trovino poi copertura nell’utile effettivamente prodotto a fine esercizio;
  • ripianando immediatamente i prelevamenti eseguiti in corso d’anno e superiori all’utile prodotto.

Detto questo, a proposito di rischiosità del prelevamento soci, ci teniamo a evidenziare che il

rischio non è solo per i soci, ma per la stessa società!

Quali sono i rischi per la società e per i soci

Il prelevamento soci rappresenta una decurtazione del patrimonio della società: se supera gli

utili, e questi non vengono immediatamente ripianati, può determinare un deficit patrimoniale, con ripercussioni molto importanti, al punto da poter determinare il fallimento della società.

Oltretutto occorre dire che il prelevamento incontrollato da parte dei soci è molto rischioso

anche per chi lo effettua;

seppure in presenza di una contabilità regolare, può essere contestato dal Fisco come ricavo in nero e di conseguenza può essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non solo, nel caso in cui risulti superiore agli utili spettanti, il socio è ritenuto responsabile nei confronti della società stessa, che pertanto ha il diritto di ottenere dal socio la restituzione di quanto illegittimamente prelevato.

Dopo avere messo in evidenza i rischi del prelevamento soci, ci si pone giustamente la domanda se è possibile prelevare senza rischi. La risposta è sì! Come? Lo vediamo tra poco.

Prelevare senza rischiare

Partiamo da una bella notizia: nelle S.r.l. il patrimonio dei soci è tutelato in modo particolare,

essendoci una netta distinzione tra il patrimonio societario e quello dei singoli soci.

Questo significa che, come disciplinato dall’articolo 2462 del Codice Civile, per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio societario.

Il patrimonio dei soci non è a rischio in caso di debiti contratti e non onorati e neppure in caso di fallimento della società stessa.

Di fatto è compito dell’amministratore impedire che ci siano degli ammanchi che possano

gravare sul bilancio a danno dei soci, dei creditori e dell’azienda stessa. Qualora succedesse, ecco che i soci possono comunque chiedere i danni all’l’amministratore, che deve risponderne con il proprio patrimonio.

Quindi se l’amministratore provoca dei danni al patrimonio aziendale, deve

rispondere in prima persona, attraverso il proprio patrimonio personale.

Fatto questo doveroso preambolo, passiamo ad affrontare l’effettivo problema del rischio del prelevamento soci. Specialmente quando i prelievi sono frequenti ovviamente il rischio diventa più alto!

Dunque, come prelevare senza rischiare?

Lo vediamo nel dettaglio nei paragrafi che seguono:

Prelievi attraverso i dividendi

In questo caso è necessario aspettare l’approvazione del bilancio, per avere la certezza che i dividendi effettivamente sussistano.

In questo modo si può evitare il pagamento INPS alla gestione separata, avendo una ritenuta fiscale del 26%.

Compenso amministratore

In questo modo l’amministratore o il consiglio di amministrazione percepiscono un compenso periodico in una busta paga, in cui sono già trattenute le ritenute IRPEF e INPS. Nella busta paga possono essere compresi, come spesa di rappresentanza, gli oneri sostenuti dall’amministratore o dal consiglio. Tale rimborso non è soggetto ad altre trattenute e non è imponibile ai fini fiscali.

Regime di trasparenza fiscale

Con il regime di trasparenza i soci, come per Ss e Snc, possono prelevare gli acconti, avendo comunque anche lo stesso tipo di tassazione, che può arrivare fino al 43%.

Finanziamento S.r.l. nei confronti del socio

In questo caso la società garantisce al socio un vero e proprio prestito, con tanto di interesse sul capitale.

Affinché il prestito venga concesso, l’amministratore e i soci devono stilare un verbale in cui si stabilisce il prestito, l’interesse e la data di restituzione.

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