Effettuare un prelevamento significa in pratica richiedere un acconto sui possibili utili che la società avrà generato nell’anno in corso.
È bene specificare che questo comporta un rischio, dal momento in cui non è cosa certa che quegli utili a fine anno saranno davvero conseguiti.
Di fatto il prelevamento rappresenta un fenomeno particolarmente frequente nelle società di persone e i motivi fondamentalmente sono questi:
Prima di addentrarci nell’argomento prelevamento in conto utili dei soci, dobbiamo considerare che la legge detta delle norme diverse a seconda delle diverse forme societarie.
È evidente che le società non sono tutte uguali e scegliere tra una società di persone o una
società di capitali comporta una grande differenza, in materia fiscale e non solo.
Anche in tema di prelevamento in conto utili dei soci la legge detta una disciplina diversa a seconda del tipo di società.
L’art. 2262 del Codice civile afferma un principio fondamentale per questo tipo di società: il socio
ha diritto a percepire la propria quota di utili solo dopo l’approvazione del bilancio annuale o
rendiconto, a meno che nello statuto sociale venga stabilito un patto contrario.
Questo significa che per poter prelevare somme dal conto sociale è necessario un patto
specifico tra i soci e occorre attendere la chiusura dell’esercizio.
Perciò se il socio preleva senza averne il preventivo permesso commette un illecito penale,
punibile con l’arresto fino a 1 anno (art 2627 c.c.).
Per questi tipi di società ci si riferisce all’art. 2303 del codice civile, secondo cui è vietato ripartire somme se non per utili realmente conseguiti.
Perciò, come per le Ss, per poter effettuare prelevamenti è necessario un rendiconto approvato.
Diversamente dalla Ss, per questi tipi di società la norma è più categorica perché non sono
previsti patti in deroga, la qual cosa, stando alla lettera della norma, significa che l’erogazione di un acconto sugli utili è sempre vietata.
Tuttavia vi sono state sentenze contrarie (Suprema Corte con la sentenza n. 1240/96) che hanno ammesso la possibilità di consentire degli acconti sugli utili a fronte dell’inserimento nello statuto di una specifica clausola.
Nel caso di Società di Capitali, poiché il bilancio è assoggettato al controllo della Corte dei Conti, generalmente è possibile erogare acconti sui dividendi, purché si verifichino determinate
condizioni.
A norma dell’art 2433 del Codice civile, la distribuzione degli utili può essere effettuata solo se l’assemblea ha già approvato il bilancio e deliberato sulla stessa distribuzione.
Quindi si possono distribuire, e quindi ricevere, solo gli utili che sono stati effettivamente
conseguiti. Questo comporta il fatto che il prelevamento può iniziare solo a partire dall’anno
successivo a quello in cui la società è stata avviata, anche se esistono delle modalità del tutto legali che consentono di essere remunerati prima.
Occorre comunque essere consapevoli che si tratta di operazioni potenzialmente rischiose e quello che suggeriamo è di mettersi al riparo da spiacevoli conseguenze. Come? Ecco alcuni
suggerimenti:
Detto questo, a proposito di rischiosità del prelevamento soci, ci teniamo a evidenziare che il
rischio non è solo per i soci, ma per la stessa società!
Il prelevamento soci rappresenta una decurtazione del patrimonio della società: se supera gli
utili, e questi non vengono immediatamente ripianati, può determinare un deficit patrimoniale, con ripercussioni molto importanti, al punto da poter determinare il fallimento della società.
Oltretutto occorre dire che il prelevamento incontrollato da parte dei soci è molto rischioso
anche per chi lo effettua;
seppure in presenza di una contabilità regolare, può essere contestato dal Fisco come ricavo in nero e di conseguenza può essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Non solo, nel caso in cui risulti superiore agli utili spettanti, il socio è ritenuto responsabile nei confronti della società stessa, che pertanto ha il diritto di ottenere dal socio la restituzione di quanto illegittimamente prelevato.
Dopo avere messo in evidenza i rischi del prelevamento soci, ci si pone giustamente la domanda se è possibile prelevare senza rischi. La risposta è sì! Come? Lo vediamo tra poco.
Partiamo da una bella notizia: nelle S.r.l. il patrimonio dei soci è tutelato in modo particolare,
essendoci una netta distinzione tra il patrimonio societario e quello dei singoli soci.
Questo significa che, come disciplinato dall’articolo 2462 del Codice Civile, per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio societario.
Il patrimonio dei soci non è a rischio in caso di debiti contratti e non onorati e neppure in caso di fallimento della società stessa.
Di fatto è compito dell’amministratore impedire che ci siano degli ammanchi che possano
gravare sul bilancio a danno dei soci, dei creditori e dell’azienda stessa. Qualora succedesse, ecco che i soci possono comunque chiedere i danni all’l’amministratore, che deve risponderne con il proprio patrimonio.
Quindi se l’amministratore provoca dei danni al patrimonio aziendale, deve
rispondere in prima persona, attraverso il proprio patrimonio personale.
Fatto questo doveroso preambolo, passiamo ad affrontare l’effettivo problema del rischio del prelevamento soci. Specialmente quando i prelievi sono frequenti ovviamente il rischio diventa più alto!
Lo vediamo nel dettaglio nei paragrafi che seguono:
Prelievi attraverso i dividendi
In questo caso è necessario aspettare l’approvazione del bilancio, per avere la certezza che i dividendi effettivamente sussistano.
In questo modo si può evitare il pagamento INPS alla gestione separata, avendo una ritenuta fiscale del 26%.
In questo modo l’amministratore o il consiglio di amministrazione percepiscono un compenso periodico in una busta paga, in cui sono già trattenute le ritenute IRPEF e INPS. Nella busta paga possono essere compresi, come spesa di rappresentanza, gli oneri sostenuti dall’amministratore o dal consiglio. Tale rimborso non è soggetto ad altre trattenute e non è imponibile ai fini fiscali.
Con il regime di trasparenza i soci, come per Ss e Snc, possono prelevare gli acconti, avendo comunque anche lo stesso tipo di tassazione, che può arrivare fino al 43%.
In questo caso la società garantisce al socio un vero e proprio prestito, con tanto di interesse sul capitale.
Affinché il prestito venga concesso, l’amministratore e i soci devono stilare un verbale in cui si stabilisce il prestito, l’interesse e la data di restituzione.