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Testo unico delle imposte sui redditi: mini guida utile sul Tuir

21/01/2022
Redazione

Testo unico delle imposte sui redditi: mini guida utile sul Tuir

 

Il Testo unico delle Imposte sui Redditi, abbreviato con la sigla Tuir, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre del 1986; la versione più aggiornata è quella che presenta le modifiche che sono state apportate con il Decreto legge n. 34 del 19 maggio del 2020.

Il titolo I del Testo unico delle Imposte sui Redditi è relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, e dopo le disposizioni generali contiene approfondimenti dedicati ai redditi fondiari, ai redditi di capitale, ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi di impresa e a tutti gli altri redditi non compresi in questo elenco.

L’imposta sul reddito delle società

 

Il titolo II, invece, si concentra sull’imposta sul reddito delle società, prendendo in esame i soggetti passivi e la definizione della base imponibile di qualsiasi attività commerciale. In particolare, il capo II analizza la determinazione della base imponibile, il consolidato nazionale e il consolidato mondiale.

Dopodiché, il capo III e il capo IV riguardano rispettivamente gli enti non commerciali residenti e le società; successivamente ci si focalizza sugli enti non commerciali non residenti e sulla definizione della base imponibile per alcune imprese marittime.

 

 

La base imponibile

 

Secondo quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, l’imposta deve essere applicata sul reddito complessivo del soggetto, ma sono esclusi dalla base imponibile gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli che devono essere versati al coniuge dopo la cessazione, lo scioglimento o l’annullamento degli effetti civili del matrimonio o dopo la separazione legale ed effettiva, come indicato dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il reddito complessivo si calcola tenendo conto di tutti i redditi di cui si è in possesso, sottratti gli oneri deducibili. Nel caso in cui il soggetto sia non residente, i redditi da prendere in considerazione sono unicamente quelli prodotti in Italia.

 

 

Quali somme non rientrano nella base imponibile

 

La base imponibile non comprende, invece, i redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva o a titolo di imposta, i redditi che sono esenti dall’imposta e gli assegni familiari. Lo stesso discorso vale per gli assegni per il nucleo familiare e per gli emolumenti per carichi di famiglia.

Infine, sono esclusi gli importi che il governo italiano corrisponde a cittadini stranieri come borse di studio in virtù di intese e accordi internazionali.

 

 

Il reddito in famiglia

 

I redditi dei beni che rientrano nella comunione legale vanno imputati a ognuno dei coniugi per metà del loro importo netto ai fini della determinazione del reddito. Per quel che riguarda i redditi dei beni oggetto di un fondo patrimoniale, anche qui il discorso è simile, nel senso che essi sono da imputare a ognuno dei due coniugi per metà del loro importo netto.

redditi dei beni dei figli minori, qualora dovessero essere soggetti a usufrutto legale da parte dei genitori vanno imputati a ogni genitore per metà del loro importo netto. Nel caso in cui, invece, ci sia un solo genitore, a quest’ultimo spetterà l’usufrutto legale; pertanto, vengono imputati al genitore in questione i redditi per l’ammontare complessivo.

 

 

I redditi delle società

 

Nel caso delle società in accomandita semplice, in nome collettivo o semplici che risiedono nel territorio italiano, i redditi vengono imputati a ogni socio in misura proporzionale rispetto alla quota di partecipazione agli utili e a prescindere dalla percezione.

Le quote di partecipazione agli utili sono proporzionate rispetto al valore dei conferimenti dei soci a meno che una scrittura privata non preveda altre ulteriori disposizioni.

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