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Imposta Regionale attività produttive: mini guida IRAP

10/12/2021
Redazione

Imposta regionale sulle attività produttive: approfondimento sull'IRAP

 

L’imposta regionale sulle attività produttive riguarda chi effettua attività di impresa. L’IRAP è stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e colpisce fonti di ricchezza a carattere patrimoniale: per questo viene definita “imposta reale”. Inoltre, l’IRAP non può essere dedotta a fini IRES e a fini IRPEF, ed è un’imposta locale, dal momento che è di competenza delle Regioni.

L’IRAP e l’indeducibilità a fini IRES e IRPEF

 

Il Decreto Legislativo n. 185 del 2008 ha previsto la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sui redditi. L’intento del legislatore è stato quello di impedire che potesse essere dichiarata non costituzionale la norma che prevede la totale indeducibilità dell’IRAP, proprio perché in questo modo sarebbero stati violati i principi di uguaglianza e di capacità contributiva a cui si fa riferimento nella Costituzione agli articoli 3 e 53.

 

 

Cosa è importante sapere

 

Lo svolgimento di un’attività organizzata in maniera autonoma rappresenta, se effettuato abitualmente, uno dei presupposti che stanno alla base dell’imposizione IRAP. La caratteristica di abitualità è imprescindibile, e proprio per questo motivo non rientrano nell’ambito di applicazione IRAP i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le attività che vengono esercitate in maniera occasionale. Si definiscono abituali le attività che presuppongono l’esercizio di molteplici operazioni di gestione coordinata il cui obiettivo sia rappresentato da un certo risultato produttivo ed economico.

Non è detto, però, che abitualità sia sinonimo di esclusività dello svolgimento dell’attività economica: infatti è possibile svolgere più di un’attività nello stesso momento, anche se non in maniera continuativa. Uno degli esempi più semplici che si possono citare in tal senso è quello dei ristoranti e degli alberghi situati in località balneari, in cui si esercita l’attività unicamente per pochi mesi all’anno.

 

 

Che cosa vuol dire che l’attività deve essere autonomamente organizzata

 

Un’altra delle peculiarità inerenti l’imposta regionale sulle attività produttive riguarda il fatto che l’attività deve essere autonomamente organizzata, sia essa finalizzata alla prestazione di servizi, sia essa finalizzata alla produzione di beni o al loro scambio.

Nel momento in cui si ha a che fare con una organizzazione autonoma, il responsabile dell’organizzazione stessa è il contribuente; inoltre, l’organizzazione in questione, per offrire i suoi prodotti e/o servizi, adopera beni strumentali al di là del limite minimo ritenuto indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

A chi si paga l’IRAP

 

L’imposta regionale sulle attività produttive deve essere versata alla regione nel territorio della quale l’attività viene svolta (e, di conseguenza, il valore della produzione netta viene realizzato). La cosiddetta regionalizzazione dell’IRAP è iniziata il 1° gennaio del 2010: vuol dire che le Regioni hanno la possibilità di regolare molteplici aspetti in modo autonomo.

Può succedere, per altro, che l’attività venga esercitata in più di una Regione: in questo caso il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 446 del 1996, che al comma 2 dell’articolo 4 sancisce che si deve ritenere “prodotto” nel territorio di ogni Regione il valore della produzione netta in misura proporzionale secondo l’importo delle retribuzioni che spettano ai lavoratori che operano per almeno tre mesi nel territorio regionale.

Chi sono i soggetti passivi IRAP

Vengono considerati soggetti passivi IRAP coloro che esercitano nel territorio di una regione o di più regioni un’attività autonomamente organizzata che sia finalizzata allo scambio di servizi o beni, sempre in modo abituale.

Il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, in particolare, identifica come soggette all’imposta regionale sulle attività produttive le SRL, le SRLS, le società semplici che esercitano arti e professioni, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice che esercitano attività commerciali.

Sono esclusi i trust, mentre sono soggetti passivi IRAP anche le società di armamento che sono equiparate alle società in nome collettivo.

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