L’art. 56 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al 30.09.2020.
Non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito o società di leasing, sarà sufficiente presentare richiesta alla banca/leasing con autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità.
Si mette a disposizione un fac-simile di domanda di moratoria e un modello di autocertificazione, precisando che appare opportuno chiedere preliminarmente al soggetto finanziatore (banca, società di leasing, ecc.) se sono disponibili modelli personalizzati, ma con analogo contenuto.
Si segnala che l’Associazione bancaria italiana ha confermato l’orientamento del governo, riconoscendo anche i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tra i soggetti beneficiari delle misure previste.
Circ. ABI,24.03.2020, prot. 593 – Comunicazione Banca d’Italia su D.L. 17.03.2020 N.18
L’art. 56 D.L. 17.03.2020 N. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.
(art. 56 c. 2 D.L. 18/2020)
la misura si rivolge specificatamente alle microimprese e piccole e medie imprese (appartenenti a tutti i settori e aventi sede in Italia) che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.
la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.
occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche delle condizioni contrattuali (non si tratta di concessioni), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
- nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi dell’art. 56 c. 2 lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista);
- coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il compito dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”;
E’ opportuno in ogni caso che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese.
Allegato 1 - Fac-simile comunicazione alle banche per la fruizione dell’art. 56 D.L. 18/2020.
Allegato 2 - Fac-simile dichiarazione sostitutiva.