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Sospensione delle rate di mutui e leasing

31/03/2020
Redazione

L’art.  56 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria per il pagamento di finanziamenti, mutui e leasing che può essere richiesta dalle PMI e che si estende fino al 30.09.2020.

Non essendo subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito o società di leasing, sarà sufficiente presentare richiesta alla banca/leasing con autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità.

Si mette a disposizione un fac-simile di domanda di moratoria e un modello di autocertificazione, precisando che appare opportuno chiedere preliminarmente al soggetto finanziatore (banca, società di leasing, ecc.) se sono disponibili modelli personalizzati, ma con analogo contenuto.

Si segnala che l’Associazione bancaria italiana ha confermato l’orientamento del governo, riconoscendo anche i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tra i soggetti beneficiari delle misure previste.

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Circ. ABI,24.03.2020, prot. 593 – Comunicazione Banca d’Italia su D.L. 17.03.2020 N.18

L’art. 56 D.L. 17.03.2020 N. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

MORATORIA STRAORDINARIA DEI PRESTITI

Tipologia di finanziamenti interessati:

(art. 56 c. 2 D.L. 18/2020)

  • a), le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020;
  • b), la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;
  • c), per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Soggetti interessati:

la misura si rivolge specificatamente alle microimprese e piccole e medie imprese (appartenenti a tutti i settori e aventi sede in Italia) che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

  • Imprese in bonis – per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
  • Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa in bonis che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

 

Crediti non deteriorati:

la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.

 

Semplice richiesta e autocertificazione:

possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.

  • I soggetti che intendono accedere alle misure in narrativa devono presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata dalla dichiarazione con cui l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in virtù della diffusione dell’epidemia da COVID-19; la comunicazione può essere inviata a mezzo pec.

 

Istruttoria della banca:

occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche delle condizioni contrattuali (non si tratta di concessioni), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

  • Accettazione – le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti previsti dal D.L.

 

Centrale rischi:

  • importo accordato: nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all’art. 56 c. 2 lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla centrale dei rischi;
  • temporanea inesigibilità:

- nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi dell’art. 56 c. 2 lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista);

- coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il compito dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”;

  • sofferenze: il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

 

E’ opportuno in ogni caso che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese.

 

Allegato 1 - Fac-simile comunicazione alle banche per la fruizione dell’art. 56 D.L. 18/2020.

Allegato 2 - Fac-simile dichiarazione sostitutiva.

 

Scarica gli allegati in pdf.

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