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IL DECRETO CURA ITALIA - Sintesi di Lex e Business

23/03/2020
Redazione

Fonte: (D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, PUBBLICATO IN G.U. 17 MARZO 2020)

Lex e Business è disponibile per qualsiasi chiarimento

 

INDICE

 

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Misure generali

Estensione del ricorso al Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 49)

Estensione e agevolazioni al ricorso al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) (Art. 54)

Divieto di revoca delle aperture di credito e prestiti in scadenza; proroga prestiti bullet in scadenza; sospensione rate e canoni per mutui, finanziamenti e leasing (Art. 56)

Misure settoriali

Turismo e spettacolo: rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli musei e altri luoghi della cultura (Art. 88)

Appalti pubblici: Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (Art. 91)

Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa (Art. 98)

Istituti Scolastici

Sospensione di termini e pagamenti relativi ai trasporti (Art. 92)

Sospensione di versamenti di canoni impianti per il settore sportivo (Art. 95)

MISURE FISCALI E PROCEDURE AMBITO TRIBUTARIO

Sospensione dei termini per versamenti, adempimenti fiscali e contributivi, accertamento e riscossione

Rimessione in termini per i versamenti (Art. 60)

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Artt. 61 – 62)

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 68)

Agevolazioni in forma di credito di imposta e detrazioni

Trasformazione di DTA in credito di imposta (Art. 55)

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 66)1

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo (Art. 94)

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Proroga o sospensione dei termini

Fondo di ultima istanza

Disposizioni in materia di licenziamenti

MISURE PROCEDURALI – GIUSTIZIA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE (DIVERSE DA AMBITO TRIBUTARIO)

Differimento delle udienze e sospensione dei termini

Notifiche

Procedimenti e atti amministrativi in scadenza (Art. 103)

DEROGHE ALLA DISCIPLINA SOCIETARIA E DEGLI ENTI

Modalità di riunione degli organi sociali e associativi

Termine convocazione per l’approvazione del bilancio di esercizio (Art. 106, co. 1)

Rinvio dei termini di adeguamento degli enti del terzo settore e delle imprese sociali ai recenti aggiornamenti normativi di settore (Art. 35, co. 1 e 2)

ENTI LOCALI, ORGANISMI PUBBLICI, ORGANISMI STRUMENTALI

Differimento di termini amministrativo-contabili (Art. 107)

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 (Art. 109)

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

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Misure generali

ESTENSIONE DEL RICORSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ART. 49)

Il Fondo centrale di garanzia PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) si applicano le seguenti disposizioni:

  • la garanzia del fondo centrale per le PMI verrà concessa a titolo gratuito;
  • ciascuna impresa potrà ricevere in garanzia al massimo 5 milioni di euro;
  • gli interventi in garanzia diretta possono assicurare una copertura massima dell’80% dell’ammontare di ciascuna operazione, per l’importo massimo di 1.500.000 euro per ciascuna impresa;
  • gli interventi di riassicurazione possono coprire l’importo massimo del 90% di quanto garantito dal Confidi (purché le garanzie concesse da quest’ultimo rispettino le condizioni di cui al punto precedente);
  • la garanzia può essere concessa anche ai finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario. Tale finanziamento deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito residuo in essere prima della rinegoziazione;
  • le amministrazioni e i soggetti di Sezioni speciali del Fondo possono giovare della garanzia sino agli importi massimi dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  • la garanzia del Fondo è estesa alle operazioni per le quali le banche e gli intermediari abbiano concesso la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale;
  • secondo la disciplina ordinaria, per l’accesso al Fondo l’intermediario deve determinare la probabilità di inadempimento dell’impresa attraverso un modello di valutazione regolato dalla legge salvo una serie di eccezioni previste dall’art. 6, comma 2, del D.M. del 6 marzo 2017 che quindi accedono senza tale valutazione. Il Decreto, fatte salve tali esclusioni, ha stabilito che per la generalità delle imprese la probabilità di inadempimento viene determinata esclusivamente sulla base del modulo economico- finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al D.M. del 12 febbraio 2019, ossia il solo modulo che fa riferimento ai dati patrimoniali, economici e finanziari e non il modulo andamentale che fa riferimento anche ai rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie, andando quindi a escludere eventuali pregiudiziali derivanti da questi ultimi. Sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • vengono ridotte le ipotesi in cui è dovuta una commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.M. 6 marzo 2017;
  • vi sarà la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia nei casi di operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero di durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
  • viene elevata del 50% la quota della tranche junior coperta dal Fondo (ulteriormente incrementabile del 20% qualora intervengano ulteriori garanti) per le garanzie su specifici portafogli dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria o appartenenti almeno per il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia;
  • possibilità di ammettere alla garanzia del Fondo (nella misura dell’80% per la copertura diretta e del 90% in riassicurazione) nuovi finanziamenti a 18 mesi meno 1 giorno di importo non superiore a 3 mila euro, concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività sia stata danneggiata dal Covid-19. L’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • proroga per 3 mesi dei termini stabiliti per gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo.

Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011) nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza di un ammontare di risorse libere del Fondo destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie pari ad almeno l’85% della dotazione disponibile del Fondo stesso.

 

ESTENSIONE E AGEVOLAZIONI AL RICORSO AL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA” (CD. “FONDO GASPARRINI”) (ART. 54)

Il Fondo solidarietà mutui “prima casa” è un fondo già attualmente istituito e disciplinato dall’art. 2, commi 475-480 della Legge 244/2007.

Il Decreto, in deroga alla disciplina generale, prevede:

  1. per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) si estenda ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subìto un calo del proprio fatturato, purché tale riduzione:

o sia superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;

o sia avvenuta in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda;

o sia conseguenza delle restrizioni alla propria attività dovute alle disposizioni dell’autorità in tema di Covid-19.

  1. Per l’accesso al Fondo, in deroga alla disciplina generale, non viene inoltre richiesta la presentazione dell’ISEE a chiunque ne faccia richiesta.
  2. Su richiesta del mutuatario gli interessi compensativi (ossia gli interessi ordinariamente dovuti, non quindi gli interessi di mora per ritardi di pagamento) possono essere pagati dal Fondo nella misura del 50% degli interessi complessivamente maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Si segnala che le disposizioni attuative dell’articolo in commento saranno oggetto di specifico decreto del MEF; è ragionevole quindi doversi attendere il relativo provvedimento prima di procedere alle richieste.

 

DIVIETO DI REVOCA DELLE APERTURE DI CREDITO E PRESTITI IN SCADENZA; PROROGA PRESTITI BULLET IN SCADENZA; SOSPENSIONE RATE E CANONI PER MUTUI, FINANZIAMENTI E LEASING (ART. 56)

Il Decreto prevede una serie di misure di sostegno finanziario per le SOLE imprese che abbiano ENTRAMBI i seguenti requisiti:

  1. imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto (G.U. del 17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
  2. siano microimprese o piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Per le imprese di cui al punto precedente sono state previste le seguenti misure di sostegno finanziario:

  • impossibilità di revocare fino al 30 settembre 2020 l’apertura di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
  • proroga sino al 30 settembre 2020 della scadenza dei prestiti non rateali (bullet);
  • sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni in scadenza per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale o leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese possono anche limitare la richiesta di sospensione ai soli rimborsi in conto capitale continuando a rimborsare la quota interessi.

Per giovare delle predette misure l’impresa dovrà presentare una specifica richiesta corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui dichiara di aver subito una temporanea carenza di liquidità in conseguenza della diffusione del Covid-19.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno, su richiesta del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, sono ammesse senza valutazione alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996, per un importo massimo del 33%.

 

Misure settoriali

TURISMO E SPETTACOLO: RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA (ART. 88)

L’applicazione della disciplina di rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici prevista dall’art. 28 del D.M. 2 marzo 2020 n. 911 viene estesa ai contratti di soggiorno per cui si è verificata impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/2020 (relativo all’attuazione delle misure per il contenimento dell’epidemia).

L’impossibilità sopravvenuta ricorre anche per i contratti stipulati per l’acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, di biglietti di ingresso a musei e altri luoghi della cultura. Per queste ipotesi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) gli acquirenti possono presentare istanza di rimborso al venditore, il quale entro i successivi 30 giorni dalla ricezione provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall’emissione.

APPALTI PUBBLICI: DISPOSIZIONI IN MATERIA RITARDI O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 91)

Per i soli contratti pubblici si prevede che le misure di contenimento introdotte dal Decreto possano costituire una causa di esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardato o omessi adempimenti.

L’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore di cui all’art. 35, comma 18, del D.L. 50/201613 è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.

 

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA (ART. 98)

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta concesso ai sensi dell’art. 57-bis, comma 1, del D.L. 50/2017 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano in quanto compatibili le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (in materia di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche nazionali). Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5.

In deroga alle disposizioni del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, si prevede che gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita (nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio), nella misura massima di 2.000 euro per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020.

Si riporta di seguito la disposizione: “A decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 (i.e. “limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016”). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

ISTITUTI SCOLASTICI

Il governo ha disposto uno stanziamento di € 43,5 milioni al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali e di dispositivi di protezione e igiene personali.

Per poterne usufruire sarà necessaria la richiesta di accesso al fondo.

SOSPENSIONE DI TERMINI E PAGAMENTI RELATIVI AI TRASPORTI (ART. 92)

 

 

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI DI CANONI IMPIANTI PER IL SETTORE SPORTIVO (ART. 95)

 

unodue
SOGGETTIFederazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
ADEMPIMENTI SOSPESIpagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
PERIODO SOSPENSIONE17.03.2020 - 31.05.2020
NUOVA SCADENZA· in un’unica soluzione entro il 30.06.2020; · mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020; · senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

MISURE FISCALI E PROCEDURE IN AMBITO TRIBUTARIO

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Sospensione dei termini per versamenti, adempimenti fiscali e contributivi, accertamento e riscossione

 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ARTT. 61 – 62)

 

SOGGETTIRICAVI/COMPENSIADEMPIMENTI SOSPESIPERIODO SOSPENSIONENUOVA SCADENZA
Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello StatoNon sono previsti limiti per ricavi e/o compensiRitenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR 600/73); contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazioni obbligatorie02.03.2020- 30.04.2020Unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello StatoNon sono previsti limiti per ricavi e/o compensiRitenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR 600/73); contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazioni obbligatorie02.03.2020- 31.05.2020Unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello StatoNon sono previsti limiti per ricavi e/o compensiIVA02.03.2020- 31.03.2020Unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello StatoRicavi < 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corsoRitenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR 600/73); addizionale regionale; addizionale comunale; IVA; contributi previdenziali e assistenziali08.03.2020 - 31.03.2020Unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello StatoNon sono previsti limiti per ricavi e/o compensiDiversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale08.03.2020 - 31.05.2020Entro 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato< 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.Ritenute d’acconto17.03.2020 - 31.03.2020In un’unica soluzione entro 31.05.2020 o mediante cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi:

  • alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
  • i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
  • il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente;
  • i termini di adesione al regime di adempimento collaborativo di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
  • i termini di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
  • i termini per il ruling internazionale ed il ruling per il patent box, di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, le quali possono essere presentate esclusivamente attraverso modalità telematiche, i termini per la risposta e per la regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Alla sospensione dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e di risposta da parte dei contribuenti si affianca la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza dell’attività accertativa di due anni.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza o scaduti nel periodo compreso tra 08.03.2020 e 31.05.2020 derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010,
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione.

Gli stessi versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sono inoltre differiti al 31.05.2020 i termini del versamento in scadenza:

  • il 28.02.2020, relativo alla Rottamazione-ter;
  • il 31.03.2020, relativi al saldo e stralcio dei debiti tributari di cui all’art. 1, co. 185 ss. della legge n. L. 145/2018.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

In assenza di apposita disposizione normativa, i pagamenti derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) non fruiscono invece di alcuna sospensione, dovendo essere eseguiti entro le scadenze originariamente previste.

 

Agevolazioni in forma di credito di imposta e detrazioni

TRASFORMAZIONE DI DTA IN CREDITO DI IMPOSTA (ART. 55)

Con l’obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, viene introdotta la possibilità di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (DTA).

Presupposto

Il presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di un credito deteriorato (di natura commerciale o finanziaria).

Modalità di calcolo

La quota di DTA trasformabile in crediti di imposta è pari all’aliquota IRES (24%) applicata al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. È posto un limite massimo di 2 miliardi di euro di valore nominale dei crediti ceduti; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite s’intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Le DTA trasformabili sono quelle riferite a (i) perdite fiscali riportabili ai sensi dell'art. 84 TUIR; (ii) importo del rendimento nozionale dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che alla data della cessione del credito non siano ancora stati computati in diminuzione del reddito imponibile.

La trasformazione in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e, dalla stessa data, le attività in questione non possono essere più utilizzate a riduzione del reddito per la parte corrispondente alla quota di DTA trasformate in crediti d’imposta.

La trasformazione è possibile anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio in quanto non sono stati rispettati i criteri previsti dai principi contabili.

Modalità di utilizzo

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere: (i) utilizzati in compensazione; (ii) chiesti a rimborso; (iii) essere oggetto di cessione e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Esclusioni

Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Opzione

La norma richiama le modalità di esercizio dell’opzione previste nell’art. 11 del D.L. 59/2016 che, in determinati casi, prevedono la corresponsione di un canone del 1,5% sull’ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Viene riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a:

  • Limite per beneficiario: 20.000 euro;
  • Limite complessivo: 50 mln. di euro.

 

Per i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta si rimanda al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di prossima pubblicazione.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)

Viene riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60% dell’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. È possibile usufruire del credito d’imposta solo per immobili rientranti nella categoria catastale C/128, e il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione.

Si segnala, inoltre, che la presente agevolazione non è fruibile per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

 

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 66)

Viene riconosciuta una detrazione d’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

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ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Si elencano nella tabella alla pagina seguente le misure adottate dal Decreto in tema di ammortizzatori sociali. Rileviamo che le disposizioni del Decreto fanno salve le misure precedentemente adottate dal D.L. 9/20 e che, dunque, le misure ad oggi vigenti hanno tre ambiti applicativi diversi:

  • i comuni della Zona Rossa: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò;
  • le regioni della Zona Gialla: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
  • l’intero territorio nazionale.

 

DESTINATARI DELLA NORMAPRESTAZIONERICHIEDENTEDURATA SOSPENSIONE COPERTA DA MISURACONDIZIONI PARTICOLARI
Aziende coperte da CIGO o assegno ordinario | Aziende con datori iscritti al FIS che occupino almeno 5 dipendentiTrattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinarioDatore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all’INPS31Max. 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto1) domanda rivolta con causale "EMERGENZA- COVID 19"; 2) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 3) domanda rivolta entro il IV mese da inizio sospensione attività.
Aziende coperte da CIGS alla data del 23.2.20Trattamento ordinario di integrazione salarialeDatore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all’INPSMax. 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 20201) trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario; 2) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 3) concessione del trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie.
Aziende con datori iscritti al FIS che al 23.2.20 hanno in corso assegno di solidarietàAssegno ordinarioDatore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all’INPSMax. 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 20201) assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà 2) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 3) concessione del trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Aziende non coperte da CIGO o assegno ordinarioCassa integrazione salariale in derogaDatore di lavoro operante nel settore privato con unità produttive in uno dei comuni della Zona rossa o con dipendenti residenti o domiciliati in uno dei comuni della Zona Rossa (indipendentemente da numero di dipendenti) rivolge domanda alla RegionePer la durata della sospensione o comunque max. 3 mesi a partire dal 23.2.201) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 2) Regione concede il trattamento con decreto che trasmette entro 48 ore all’INPS insieme alla lista dei beneficiari.
idemidemDatore di lavoro operante nel settore privato con unità produttive in Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna (indipendentemente da numero di dipendenti) rivolge domanda alla RegionePer la durata della sospensione del rapporto o comunque per massimo 1 mese1) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 2) Lombardia/Veneto/Emilia-Romagna concede il trattamento con decreto che trasmette entro 48 ore all’INPS insieme alla lista dei beneficiari.
idemidemDatore di lavoro operante nel settore privato (ad esclusione del settore del lavoro domestico) su territorio nazionale con più di cinque dipendenti rivolge domanda alla RegionePer la durata della sospensione del rapporto o comunque per max. 9 settimane a decorrere dal 23.2.201) previo accordo quadro stipulato tra Regioni/Province Autonome e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro; 2) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 3) Regione concede il trattamento con decreto che trasmette entro 48 ore all’INPS insieme alla lista dei beneficiari; 4) INPS eroga la prestazione.
idemidemDatore di lavoro operante nel settore privato (ad esclusione del settore del lavoro domestico) su territorio nazionale con fino a 5 dipendenti rivolge domanda alla RegionePer la durata della sospensione del rapporto o comunque per max. 9 settimane a decorrere dal 23.2.201) per dipendenti risultanti tali alla data del 23.2.20; 2) Regione concede il trattamento con decreto che trasmette entro 48 ore all’INPS insieme alla lista dei beneficiari; 3) INPS eroga la prestazione.

 

INCREMENTO DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE AEREO (ART. 94)

Qualora l’azienda operante nel settore aereo:

  • abbia cessato o cessi l’attività produttiva; e
  • sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale;

può essere autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, a partire dal 17.3.2020 fino al 31.12.2020, con due limiti:

  • temporale: il trattamento non può eccedere un periodo di dieci mesi;
  • quantitativo: 200 milioni di euro complessivi per l’anno 2020.

 

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Si elencano nella tabella che segue le misure adottate dal Decreto in tema di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

 

 

DESTINATARI DELLA NORMAMISURARICHIEDENTEDURATA SOSPENSIONE ATTIVITÀCONDIZIONI PARTICOLARI
Genitori lavoratori dipendenti del settore privatoDiritto di astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativiUno dei genitori con figlio minore tra i 12 e i 16 anni di etàPeriodo di sospensione dei servizi educativi1. non è prevista indennità; 2. è previsto il divieto di licenziamento con diritto di conservare posto di lavoro; 3. non è coperto da contribuzione retributiva.
Lavoratori autonomi non iscritti all’INPSBonus baby-sitting 600 euro erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della legge n. 50/2017Uno dei genitori con figlio minore di 12 anni rivolge domanda alla propria cassa previdenzialeMax. 15 giorni (continuativi o frazionati) a partire dal 5 marzo1) previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziale del numero beneficiari all’INPS.
Genitori lavoratori dipendenti del settore privatoCongedo parentale e indennità del 50% (in alternativa, bonus baby-sitting 600 euro erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della legge n.50/2017) Uno dei genitori con figlio minore di 12 anniMax. 15 giorni (continuativi o frazionati) a partire dal 5 marzo1) indennità del 50% è calcolata secondo quanto previsto da art 23 D.lgs. 151/2001; 2) il periodo è coperto da contribuzione figurativa; 3) non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività̀ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Genitori lavoratori dipendenti iscritti a Gestione SeparataCongedo parentale e indennità del 50% (in alternativa, bonus baby-sitting 600 euro erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della legge n.50/2017) Uno dei genitori con figlio minore di 12 anniMax. 15 giorni (continuativi o frazionati) a partire dal 5 marzo1) Indennità del 50% è calcolata secondo i criteri previsti per il congedo in caso di maternità; 2) il periodo è coperto da contribuzione figurativa; 3) non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività̀ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Lavoratori autonomi iscritti all’INPSCongedo parentale e indennità del 50% (in alternativa, bonus baby-sitting 600 euro erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della legge n.50/2017) Uno dei genitori con figlio minore di 12 anniMax. 15 giorni (continuativi o frazionati) a partire dal 5 marzo1) indennità del 50% è calcolata in base alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge; 2) il periodo è coperto da contribuzione figurativa; 3) non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività̀ lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.20Indennità 600 euro per il mese di marzoLibero professionista rivolge domanda a INPSSolo per il mese di marzo1. Iscrizione a Gestione separata INPS; 2. non titolari di pensione; 3. non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 4. indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1987; 5. indennità è erogata da INPS.
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione continuativaIndennità 600 euro per il mese di marzoLavoratore rivolge domanda a INPSSolo per il mese di marzo1. Iscrizione a Gestione separata INPS; 2. non titolari di pensione; 3. non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 4. indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1987; 5. indennità è erogata da INPS.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AgoIndennità 600 euro per il mese di marzoLavoratore rivolge domanda a INPSSolo per il mese di marzo1. Iscrizione a Gestione separata INPS; 2. non titolari di pensione; 3. non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 4. indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1987; 5. indennità è erogata da INPS.
Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termaliIndennità 600 euro per il mese di marzoLavoratore rivolge domanda a INPSSolo per il mese di marzo1) cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 2) indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1987; 3) no titolarità di pensione; 4) no titolarità di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020; 5) indennità è erogata da INPS.
Operai agricoli a tempo determinatoIndennità 600 euro per il mese di marzoLavoratore rivolge domanda a INPSSolo per il mese di marzo1) nel 2019 operaio deve aver effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 2) no titolarità pensione; 3) non concorre a formazione del reddito ex DPR 917/1987.

 

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a) del TUIR, che nel mese di marzo:

  • non hanno potuto svolgere il proprio lavoro tramite modalità di smart-working, essendosi viceversa recati presso la sede di lavoro;
  • con un reddito complessivo annuo non superiore ai 40.000 euro;

viene corrisposto un premio di euro 100, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tale premio dovrà essere commisurato ai giorni di lavoro svolto presso la sede nel mese di marzo 2020 e sarà riconosciuto dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione del mese di aprile. Le somme erogate dai datori di lavoro costituiscono credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

 

PROROGA O SOSPENSIONE DEI TERMINI

Il Decreto provvede alla proroga o sospensione di specifici termini per i lavoratori, nella specie:

  • proroga al 1° giugno 2020 del termine per la presentazione delle domande (non ancora presentate) di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale;
  • proroga di 128 giorni dei termini la presentazione delle domande al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività̀ lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e Inail fino al 1° giugno 2020;
  • sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • sospensione dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL.

 

FONDO DI ULTIMA ISTANZA

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che siano rimasti sprovvisti di tutela ai sensi di quanto sopra, è stato istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità̀, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. i criteri di priorità̀ e le modalità̀ di attribuzione dell’indennità dovranno essere determinati dal Ministero del Lavoro con uno o più decreti appositi.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

Il Decreto a partire dal 17 marzo e per la durata di 60 giorni

  • preclude l’avvio delle procedure di licenziamento e il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo,
  • sospende procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

 

 

 

MISURE PROCEDURALI - GIUSTIZIA E PROCEDUIRE AMMINISTRATIVE (diverse da ambito tributario)

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DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini. Nello specifico, i principali provvedimenti adottati o che possono essere adottati, sono riassunti nelle tabelle seguenti:

 

PERIODO 9 marzo - 15 aprile 2020

GIUSTIZIA CIVILE

  • rinvio d’ufficio udienze civili;
  • sospeso decorso dei termini di qualsiasi atto dei procedimenti civili (sono inoltre sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17- bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546);
  • sospesi i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020 e costituenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

 

GIUSTIZIA PENALE

  • rinvio d’ufficio udienze penali;
  • sospeso decorso dei termini di qualsiasi atto dei procedimenti penali;
  • sospesi i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020 e costituenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • sospeso il corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non.

 

GIUSTIZIA AMMINITRATIVA

  • rinvio udienze pubbliche e camerali (deroga: dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza);
  • trattazione collegiate dei procedimenti cautelari fissata a data successiva il 15.04.2020;
  • sospensione dei termini secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

 

 

PERIODO 16 aprile - 30 giugno 2020

GIUSTIZIA CIVILE

Tra i provvedimenti che potranno essere adottati dai capi degli uffici giudiziari, figurano:

  • limitato accesso agli uffici giudiziari;
  • celebrazione a porte chiuse di udienze civili pubbliche;
  • previsione svolgimento udienze civili (ove non è richiesta la presenza di soggetti al di fuori dei difensori e delle parti) mediante collegamenti a remoto (con gli accorgimenti del caso, es. salvaguardia del diritto al contraddittorio) o scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (ove non è richiesta la presenza di altri soggetti al di fuori dei difensori);
  • previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili.

Sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse.

 

GIUSTIZIA PENALE

Tra i provvedimenti che potranno essere adottati dai capi degli uffici giudiziari, figurano:

  • limitato accesso agli uffici giudiziari;
  • celebrazione a porte chiuse di udienze civili e penali pubbliche
  • previsione svolgimento udienze civili (ove non è richiesta la presenza di soggetti al di fuori dei difensori e delle parti) la presenza mediante collegamenti a remoto (con gli accorgimenti del caso, es. salvaguardia del diritto al contraddittorio) o scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (ove non è richiesta la presenza di altri soggetti al di fuori dei difensori);
  • previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali

 

Sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse

 

GIUSTIZIA AMMINITRATIVA

Controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale (le

parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione).

 

CORTE DEI CONTI

Controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica in udienza camerale o pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Sentenza comunicata alle parti costituite mediante mezzo di posta elettronica certificata.

 

 

PERIODO valido per intero periodo 9 marzo - 30 giugno 2020

 

GIUSTIZIA CIVILE

  • negli uffici con disponibilità del servizio di deposito telematico nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e innanzi alle corti di appello i depositati avverranno esclusivamente con modalità telematica;
  • obbligo di pagamento telematico di contributo unificato e anticipazione forfettaria;
  • partecipazione con collegamenti da remoto alle udienze da parte di coloro soggette a limitazione della libertà personale.

 

GIUSTIZIA PENALE

  • comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti agli imputati e alle altre parti verranno eseguiti mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore;
  • obbligo di pagamento telematico di contributo unificato e anticipazione forfettaria;
  • partecipazione con collegamenti da remoto alle udienze da parte di coloro soggette a limitazione della libertà personale.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tra i provvedimenti che potranno essere adottati, figura il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ri-calendarizzazione delle udienze (deroga: udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

 

Il fatto che venga impedito l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

 

La consegna di copia cartacea di ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche potrà essere depositata anche a mezzo servizio postale.

 

CORTE DEI CONTI

Tra i provvedimenti che potranno essere adottati, figurano:

  • previsione svolgimento udienze o delle adunanze (ove non è richiesta la presenza di soggetti al di fuori dei difensori e delle parti o dei rappresentanti delle amministrazioni) la presenza mediante collegamenti da remoto (con gli accorgimenti del caso, es. salvaguardia del diritto al contraddittorio);
  • rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (deroga: cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

 

In caso di rinvio, sospesi i termini in corso di tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo, e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.

Sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Le sospensioni non operano, in linea generale, in quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Ciò che è stato previsto in materia di giustizia civile e penale si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Si applica inoltre alle funzioni della Corte dei Conti quanto disciplinato in materia di giustizia civile, penale ed amministrativa, se compatibile e non contrastante con quanto specificatamente regolato.

 

NOTIFICHE

Qualora si ravvisi comunque la necessità tra il 17 marzo ed il 30 giugno 2020 di notificare un atto mediante servizio postale, si tenga presente che l’avvenuta notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari sarà accertata mediante apposizione della firma, sui documenti di consegna, da parte dell’operatore postale.

 

 

PROCEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 103)

In merito ai procedimenti amministrativi ed atti amministrativi in scadenza:

  • per il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (fanno eccezione: pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese);
  • i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Infine, l’art. 103, co. 6 del Decreto stabilisce che è sospesa fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Si segnala come la disposizione sia inserita nell’articolo denominato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”: da un lato quindi potrebbe ritenersi esclusivamente riferito ai provvedimenti amministrativi di rilascio di immobili; dall’altro potrebbe argomentarsi, parlando espressamente di esecuzione di provvedimenti di rilascio, una estensione al ricorso alla pubblica autorità (rectius forza pubblica) per ottenere il rilascio degli immobili – interpretazione che peraltro parrebbe coerente con l’esigenza di limitare il contagio.

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA SOCIETARIA E DEGLI ENTI

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MODALITÀ DI RIUNIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E ASSOCIATIVI

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie convocate entro il 31 luglio 2020 (o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo) possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • voto espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgimento, anche esclusivo, dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è richiesta la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio.

Alle società con azioni quotate nonché alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante è inoltre lasciata la facoltà di:

  • designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato;
  • al rappresentante designato cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.

Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni di legge e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5841.

Le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, possono svolgere le proprie sedute in videoconferenza, anche qualora tale modalità di riunione non sia stata regolamentata, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, e siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti oltre a aver dato adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

 

TERMINE CONVOCAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO (ART. 106, CO. 1)

Il termine di approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, ordinariamente di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è stato modificato in 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

RINVIO DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE IMPRESE SOCIALI AI RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI DI SETTORE (ART. 35, CO. 1 E 2)

Slittamento al 31 ottobre 2020 dei termini per l’adeguamento degli enti del terzo settore alla disciplina del Codice del Terzo Settore e del D.lgs. 112/17 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

 

 

ENTI LOCALI, ORGANISMI PUBBLICI, ORGANISMI STRUMENTALI

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DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (ART. 107)

Alla pagina seguente riportiamo una tabella riepilogativa dei principali differimenti temporali previsti dal Decreto per gli adempimenti amministrativo-contabili di enti locali, organismi pubblici e organismi ad essi strumentali:

 

SOGGETTIADEMPIMENTI DIFFERITISCADENZA ORIGINARIANUOVA SCADENZA
Enti ed organismi pubblici diversi dalle società destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.Adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio201930.4.202030.6.2020
Enti ed organismi pubblici diversi dalle società destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.Deliberazione del bilancio di previsione 2020-202231.3.2020 (già prorogato)31.5.2020
Enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o i cui bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019 sono soggetti approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competenteAdozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 201930.6.202030.9.2020
Enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118Adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 201930.4.202031.5.2020
Enti localiDeterminazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo31.3.202030.6.2020
Enti locali Deliberazione del Documento unico di programmazione--30.9.2020

 

UTILIZZO AVANZI PER SPESE CORRENTI DI URGENZA A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19 (ART. 109)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 118/2011.

Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

 

SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ENTI LOCALI (ART. 112)

Il pagamento delle quote capitale dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali viene posticipato all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il conseguente risparmio di spesa che ne deriva deve essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

Tale sospensione non si applica:

  • alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
  • ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020

 

 

Lex e Business è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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Milano, 23 marzo 2020.

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