Nelle srl i soci che non assumono il ruolo di amministratori possono esercitare un potere di controllo sulla società stessa, ovvero hanno diritto a ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e a consultare i libri sociali nonché i documenti relativi all'amministrazione - esercitando tali diritti, per tutelare il proprio interesse - i soci possono valutare l’opportunità di attivare dei meccanismi sanzionatori.
Iniziamo qui un breve approfondimento sulle modalità e i limiti di esercizio del potere di controllo da parte dei soci nella srl, una delle forme giuridiche in cui i soci possono maggiormente esercitare la loro influenza in termini di diritti di verifica e di controllo sull’operato degli amministratori.
Il socio di una SRL ha dunque il potere di rilevare alcune informazioni fondamentali per poter valutare lo stato gestionale della società e le operazioni compiute dagli amministratori. Senza i diritti di informazione e di consultazione, il socio avrebbe molte difficoltà ad avanzare delle azioni in modo consapevole, poiché si troverebbe sempre in una posizione di svantaggio informativo rispetto agli amministratori, che dispongono di tutte le informazioni.
Attraverso l’utilizzo dei diritti di informazione e di consultazione, il socio può esercitare il potere di controllo, verificando lo stato gestionale della società, rilevando eventuali inesattezze o irregolarità degli amministratori. In caso di scorrettezze o gravi irregolarità il socio può valutare l’opportunità di attivare dei meccanismi sanzionatori.
Il quadro normativo di riferimento è piuttosto ampio e permette ai soci di poter seguire direttamente lo svolgimento degli affari della società, affinché il proprio interesse sia garantito e tutelato dal buon funzionamento della gestione dell’impresa.
Ovviamente il diritto di controllo dei soci nella srl si collega a un potere facoltativo, che può essere esercitato o meno, sulla base delle proprie valutazioni.
Ma quali sono i diritti di controllo dei soci nelle srl? Quali sono le forme e i limiti con cui è possibile che tali diritti possano essere esercitati? I successivi paragrafi approfondiscono l’argomento.
La base normativa dei diritti di controllo dei soci nelle srl è rappresentata dall’art. 2476 c.c., che svolge un ruolo fondamentale per poter definire alcuni meccanismi utili a caratterizzare la società a responsabilità limitata e la responsabilità dei suoi amministratori.
Tale norma rappresenta il principio fondante del sistema di tutela dei diritti della minoranza dei soci (i soci che non sono in grado di esercitare una influenza determinante, attraverso il proprio voto in assemblea), Ad essi, che pure partecipano al capitale sociale, si riconosce un potere di controllo sull’andamento della gestione ma non solo, in modo tale che i soci possano avere anche il controllo sull’operato degli amministratori. Un potere volto a verificare il corretto svolgimento del loro operato e che può essere esercitato nei loro confronti sia per ottenere il risarcimento del danno subito personalmente che per il danno alla società. Ovviamente, per riuscire ad ottenere un risarcimento nei confronti della società, deve essere verificata la responsabilità degli amministratori verso la società stessa.
A questo punto possiamo evidenziare come nell’ambito dei poteri di controllo dei soci si possano distinguere due tipi distinti di diritto, che sono integrabili:
Infatti l’art. 2476 c.c. stabilisce che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Dunque è sulla base di tali informazioni e modalità che il socio può valutare in modo adeguato l’opportunità di un’azione nei confronti degli amministratori.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, ai soci delle srl è riconosciuto un ampio potere di controllo sull’andamento della gestione, che si espleta in due tipologie distinte di diritto, quello relativo all’informazione e quello alla consultazione (art. 2476 c.c.).
Inoltre, in qualsiasi momento, il socio di una s.r.l. che non partecipa all’amministrazione della società ha il diritto di chiedere agli amministratori delle informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, quindi su tutto ciò che riguarda la gestione e il patrimonio della società.
Da questo consegue il diritto dei soci a ricevere delle informazioni specifiche e dettagliate su ogni aspetto dell’amministrazione, riguardo all’andamento generale della società, sulle singole operazioni, già concluse, in corso o anche solo pianificate dall’amministrazione.
Nel caso in cui gli amministratori, senza una opportuna motivazione, non forniscano le informazioni richieste loro dai soci, si può valutare l’opportunità di attivare dei meccanismi sanzionatori.
Abbiamo trattato nei paragrafi precedenti del diritto dei soci non amministratori di poter tutelare il proprio interesse esercitando un controllo sulla gestione dell’impresa attraverso i diritti all’informazione e di consultazione. Ma, a questo punto, a proposito di informazione, c’è da chiarire l’aspetto fiscale. I soci possono conoscere in anticipo la percentuale di imposte che versa la società?
Possiamo fin da subito chiarire che il reddito prodotto in capo alla srl viene sempre tassato al 24%, dovendo versare solo l’Ires, ma in realtà, aggiungendo Irap, Inps e Imposta sulla distribuzione degli utili, si può attivare ben oltre il 70% del guadagno prodotto!
Tuttavia, attraverso una attenta e corretta pianificazione fiscale si può davvero versare molto meno! Non a caso un buon team di professionisti può aiutare a trovare la soluzione tasse più conveniente, diminuendo il carico fiscale e proteggendo il patrimonio personale e aziendale da eventuali attacchi di banche, creditori e Fisco.