La valutazione delle rimanenze di magazzino rappresenta una problematica da analizzare attentamente per tantissime aziende.
Il principio contabile OIC 13 definisce le rimanenze di magazzino, o beni destinati alla vendita, e ne individua le principali tipologie:
Riguardo al criterio di valutazione delle rimanenze, la norma generale nel nostro ordinamento è quella definita dall’articolo 2426 del codice civile secondo cui:
“le rimanenze (in generale) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, tenendo conto di quanto indicato al n. 1, ovvero dell’eventuale minore valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato”.
Il concetto di costo d’acquisto e costo di produzione sono comunque definiti dettagliatamente dall’articolo 2426 c.c. e precisati ulteriormente da OIC 13.
Ai sensi dell’articolo 2426 c.c., se il valore risulta minore rispetto al costo di acquisto o di produzione, ai fini dell’esatta valutazione delle rimanenze quale voce di bilancio, la scelta del valore deve ricadere sul valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato
Rispetto allo Stato Patrimoniale, l’articolo 2424 c.c. prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Rispetto al Conto Economico, l’articolo 2425 c.c. prevede la classificazione nelle seguenti voci:
Nelle voci A2 e B11, a seconda della natura della rimanenza, si riflettono le relative componenti negative o positive di conto economico.
La revisione delle rimanenze di magazzino è collegata alla revisione dei processi aziendali, all’interno dei quali deve essere verificata l’accuratezza delle registrazioni delle entrate e delle uscite di magazzino. Essa si basa sulla tecnica del campionamento in relazione al calcolo della significatività preventivamente definita.
Il giudizio professionale di revisione sul bilancio d’esercizio si fonda sull’acquisizione di elementi probativi, affinché ci siano valide e comprovate giustificazioni per condurre al giudizio stesso della relazione di revisione.
La metodologia applicata per acquisire gli elementi probativi è collegata al controllo di qualità stabilito dal D.lgs. n. 39/2010, basato sui principi di revisione internazionale ISA 200 e 220, e ISCQ1.
Gli elementi probativi vengono processati dalle procedure di revisione, che afferiscono a:
Qualora il computo si svolgesse in data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sulle variazioni delle rimanenze nel frattempo intercorse.
Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n.39 del 2010, comma 2, il revisore deve sempre adottare un atteggiamento di scetticismo professionale, ovvero un approccio dubitativo ed il costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta ad errore o a frode.