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Rimanenze di magazzino: tutto ciò che devi sapere

27/05/2022
Redazione

Uno sguardo approfondito sulle rimanenze di magazzino

 

La valutazione delle rimanenze di magazzino rappresenta una problematica da analizzare attentamente per tantissime aziende.

Il principio contabile OIC 13 definisce le rimanenze di magazzino, o beni destinati alla vendita, e ne individua le principali tipologie:

  • materie prime, sussidiarie e di consumo
  • prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
  • prodotti finiti e merci

Criteri di valutazione e minor valore di realizzo

 

Riguardo al criterio di valutazione delle rimanenze, la norma generale nel nostro ordinamento è quella definita dall’articolo 2426 del codice civile secondo cui:

“le rimanenze (in generale) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, tenendo conto di quanto indicato al n. 1, ovvero dell’eventuale minore valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato”.

Il concetto di costo d’acquisto e costo di produzione sono comunque definiti dettagliatamente dall’articolo 2426 c.c. e precisati ulteriormente da OIC 13.

  • Per costo d’acquisto si intende il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori (costi di trasporto, dogana etc.). I resi, gli sconti, gli abbuoni, i premi si portano in diminuzione dei costi. In caso di pagamento differito (e a condizioni differenti da quelle praticate sul mercato) i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato (OIC 19 “Debiti”).
  • Il costo di produzione comprende gli oneri maturati fino al momento in cui il bene viene commercializzato o comunque utilizzato. Sono costi diretti quelli relativi a materiali utilizzati e relativi trasporti, imballaggi, manodopera diretta e costi di servizi e licenze e costi generali di produzione fissi e variabili, come quelli di stipendi, salari, manutenzioni, riparazioni, energia, servizi di vigilanza, costi generali comuni, etc.

Ai sensi dell’articolo 2426 c.c., se il valore risulta minore rispetto al costo di acquisto o di produzione, ai fini dell’esatta valutazione delle rimanenze quale voce di bilancio, la scelta del valore deve ricadere sul valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato

  • Il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato è pari alla stima del prezzo di vendita calcolato sulla base di informazioni e quotazioni di mercato; per la determinazione del valore occorre considerare anche il tasso di obsolescenza e i tempi di rigiro del magazzino.

 

 

La classificazione in bilancio

 

Rispetto allo Stato Patrimoniale, l’articolo 2424 c.c. prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

 

 

La rappresentazione contabile

 

Rispetto al Conto Economico, l’articolo 2425 c.c. prevede la classificazione nelle seguenti voci:

  • voce B6: acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, siano rilevati tra i costi di produzione;
  • voce A2: le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti siano comprese nel valore della produzione;
  • voce B11: le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci siano comprese nei costi della produzione.

Nelle voci A2 e B11,  a seconda della natura della rimanenza, si riflettono le relative componenti negative o positive di conto economico.

  • voce A5: altri ricavi e proventi, i contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze (articolo 2425 c.c.). I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.

La revisione e lo scetticismo professionale del revisore

 

La revisione delle rimanenze di magazzino è collegata alla revisione dei processi aziendali, all’interno dei quali deve essere verificata l’accuratezza delle registrazioni delle entrate e delle uscite di magazzino. Essa si basa sulla tecnica del campionamento in relazione al calcolo della significatività preventivamente definita.

Il giudizio professionale di revisione sul bilancio d’esercizio si fonda sull’acquisizione di elementi probativi, affinché ci siano valide e comprovate giustificazioni per condurre al giudizio stesso della relazione di revisione.

 

La metodologia applicata per acquisire gli elementi probativi è collegata al controllo di qualità stabilito dal D.lgs. n. 39/2010, basato sui principi di revisione internazionale ISA 200 e 220, e ISCQ1.

Gli elementi probativi vengono processati dalle procedure di revisione, che afferiscono a:

  • la conferma delle merci c/o terzi mediante circolarizzazioni;
  • computo fisico delle rimanenze.

Qualora il computo si svolgesse in data diversa dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sulle variazioni delle rimanenze nel frattempo intercorse.

Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n.39 del 2010, comma 2, il revisore  deve sempre adottare un atteggiamento di scetticismo professionale, ovvero un approccio dubitativo ed il costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta ad errore o a frode.

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