D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• nuovi limiti e requisiti per la compensazione dei crediti tributari;
• l’estensione del regime del reverse charge nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto;
• nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e relativa imposta di bollo;
• rimodulazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap;
• nuovi limiti all’utilizzo del contante a partire dal 2020.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E NUOVI LIMITI - È vietato l’utilizzo in compensazione di crediti da parte dell’accollante di crediti acquisiti con accollo.
È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) di effettuare con l'F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non).
Sono inoltre introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.
ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO – È prevista l’estensione del regime dell’inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
NORME PER OMESSE RITENUTE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO - In tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione dev'essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d'imposta residente in Italia.
FATTURA ELETTRONICA - Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP - Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.
NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE - A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all'uso del contante scenderà a 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.