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Diminuzione delle sanzioni per assegni emessi senza la clausola di non trasferibilità

09/03/2019
Redazione

LA LEGGE N.136/2018, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 119/2018, INTRODUCE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER ASSEGNI PRIVI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ.

Risolta la problematica delle sanzioni per gli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Sanzioni ridotte in caso di violazioni antiriciclaggio per gli assegni fino a 30mila euro senza la clausola di non trasferibilità.
Le sanzioni in caso di violazioni antiriciclaggio per gli assegni fino a 30mila euro emessi senza la clausola di non trasferibilità passano dall’attuale minimo di 3000 euro al 10% dell’importo trasferito. Lo sconto verrà applicato anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Stabilendo la percentuale del 10%, invece che la sanzione fissa di 3000, il legislatore propende verso una maggiore proporzionalità delle sanzioni, troppo afflittive nei casi in cui i soggetti in buona fede abbiano utilizzato il vecchio libretto degli assegni senza la clausola di non trasferibilità. La diminuzione delle sanzioni minime avrà effetto anche sull’istituto dell’oblazione, ovvero il meccanismo secondo il quale il soggetto che riceve la sanzione antiriciclaggio può estinguere il procedimento, senza arrivare al verdetto finale, pagando il doppio del minimo. Attualmente il costo dell’oblazione era pari almeno a 6000 euro, mentre in futuro tale importo andrà calcolato avendo come riferimento il nuovo minimo del 10%.

Importante ricordare che l’art. 49, comma 5 del DL 231/07 resta invariato, quindi in presenza di assegni emessi per importi pari o superiori a 1000 euro si dovrà procedere ad apporre i riferimenti del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In caso di mancato adempimento verranno emesse le sanzioni previste che vanno da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

La nuova normativa integrerà l’art. 63 del DLGS 231/2017, attraverso l’aggiunta del comma 1bis, che prevede nel caso di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 67 dello stesso decreto l’applicazione della penalità minima.
Resta salva la possibilità di proposizione avanti alla Ragioneria territoriale dello Stato di memoria difensiva, che se validamente argomentata e valutata dall’organo competente (no recidività, assegni emessi a favore di familiari o per giroconti e non riconducibili ad attività di riciclaggio) potrà concludersi anche con l’archiviazione della richiesta sanzionatoria.

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