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Decreto Fiscale: proroghe, spese e IVA. Tutte le novità per imprese e autonomi

14/06/2025
Redazione

Il recente decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 giugno scorso, introduce una serie di correttivi e chiarimenti mirati a semplificare la determinazione dei redditi per imprese e lavoratori autonomi, oltre a rivedere alcune scadenze e agevolazioni. 

Il provvedimento, atteso da milioni di contribuenti, si propone di allentare le rigidità di alcune norme preesistenti e di fornire maggiore chiarezza su aspetti cruciali della tassazione. 

 

Proroga dei termini di versamento delle imposte 

Una delle novità più immediatamente rilevanti riguarda la proroga dei termini di versamento relativi a dichiarazioni dei redditi, IRAP e Iva, senza applicazione della maggiorazione, per diverse categorie di contribuenti. 

I soggetti aderenti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e coloro che applicano il regime forfettario vedranno posticipato il termine per il pagamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024. La scadenza, originariamente fissata al 30 giugno 2025, è ora differita al 21 luglio 2025. Per chi non dovesse riuscire a rispettare neanche questa nuova data, è prevista la possibilità di versare entro il 20 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,4%. Questa estensione interessa anche coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale con l'Agenzia delle Entrate, fornendo un respiro a circa 4,6 milioni di Partite IVA. 

 

Deducibilità delle spese partita IVA 

Un altro ambito di significativo intervento riguarda la deducibilità delle spese, un tema di costante interesse per professionisti e imprese. Le nuove disposizioni apportano un'importante mitigazione rispetto alle strette introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva imposto l'obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese di trasferta. Ora, la rigidità è allentata per le spese sostenute all'estero. In particolare, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute fuori dall'Italia potranno essere dedotte dal reddito imponibile indipendentemente dal metodo di pagamento, anche se non tracciabile. 

Questa flessibilità riconosce le difficoltà pratiche di effettuare pagamenti tracciabili in tutti i paesi. Al contrario, per le spese di trasferta sostenute in Italia, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (come bonifico o moneta elettronica) rimane invariato per la loro deducibilità. 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, la normativa è ancora più stringente, mantenendo l'obbligo di pagamento esclusivamente con mezzi tracciabili ovunque, sia in Italia che all'estero, senza eccezioni. 

 

Novità su partecipazioni, interessi e altri proventi finanziari 

Il decreto fornisce inoltre importanti chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo per il periodo d'imposta 2024. Due aspetti in particolare vengono delineati: le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse le Società Tra Professionisti (STP), sono ora classificate come redditi diversi. Parallelamente, gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni costituiscono a tutti gli effetti redditi di capitale, distinguendoli esplicitamente dal reddito di lavoro autonomo. 

 

Chi più assume meno paga 

Non mancano le semplificazioni anche per la determinazione del reddito d'impresa. Il provvedimento interviene sul calcolo del riporto delle perdite e sulla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro, conosciuta come "chi più assume meno paga". Per quest'ultima agevolazione, viene eliminato il riferimento alle società collegate, ampliando così la flessibilità nell'utilizzo della maxi-deduzione del 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano un incremento occupazionale. Vengono inoltre introdotte modifiche al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC), sia nell'ambito del calcolo dell'imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nel contesto del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale. 

 

IVA e Split Payment 

In materia di IVA, il decreto apporta due modifiche significative allo split payment. A partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB non saranno più soggette a tale meccanismo, a seguito della scadenza dell'autorizzazione europea. Lo split payment, che prevede il versamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte del cliente, continuerà ad essere applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società controllate da enti pubblici. Al contempo, l'ambito applicativo dello split payment viene esteso anche al settore del trasporto e della logistica. Infine, per il Terzo Settore, viene rimosso il riferimento all'autorizzazione della Commissione europea per l'applicazione delle misure fiscali, in quanto è stato confermato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato selettivi. Questo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. 

 

Non cumulabilità di alcune agevolazioni fiscali 

Un'altra disposizione degna di nota riguarda la non cumulabilità di alcune agevolazioni fiscali. Il decreto stabilisce un divieto di cumulo tra l'imposta sostitutiva da 200.000 euro per i "super-ricchi" che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e gli incentivi previsti per il rientro di ricercatori residenti all'estero, nonché il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Questa disposizione è applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024. 

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