immagine introduttiva dell articolo riguardante Bonus facciate: tutto ciò che c’è da sapere

Bonus facciate: tutto ciò che c’è da sapere

04/02/2022
Redazione

Bonus facciate: mini guida utile su come sfruttare lo sconto nel 2022

Il bonus facciate, ovverosia l’agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2020 e finalizzata all’abbellimento degli edifici delle nostre città, non verrà prorogato ulteriormente; tuttavia, esiste ancora qualche possibilità per usufruire dello sconto del 90% sia per i cantieri in corso che per quelli che devono ancora partire.

In base alle indicazioni più recenti del governo si può credere, infatti, che non sarà prolungata l’agevolazione, che quindi scadrà alla fine di quest’anno; va detto, comunque, che una parola definitiva e ufficiale in merito arriverà unicamente con l’approvazione della legge di Bilancio 2022.

Che cosa succederà

La detrazione continua a essere al 90%, senza alcun dubbio, per le spese che verranno sostenute entro la fine del 2021. Si applica il principio di cassa per gli enti non commerciali, per i professionisti e per le persone fisiche. Ciò vuol dire che l’incentivo viene riconosciuto in base alla data nella quale viene effettuato il bonifico per l’intervento, e non – invece – la data di addebito.

Il criterio di competenza si applica, invece, per le imprese: in pratica conta la data di ultimazione della prestazione dei servizi, vale a dire i lavori che sono stati effettuati e che il committente ha accettato, indipendentemente da quando vengono eseguiti i pagamenti.

 

 

Come fare per ottenere il bonus facciate

Non è obbligatorio che i lavori si concludano entro il 2021 per poter usufruire del bonus che si applica per i lavori di restauro alle facciate. Nel caso in cui le spese vengano pagate il prossimo anno, però, si applicherà il bonus in vigore nel 2022.

Stando alle indicazioni fornite dal governo che si possono apprendere consultando il Documento programmatico di bilancio – e che in ogni caso dovranno essere confermate in legge di Bilancio – ci dovrebbe essere il 50% di detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. Con una differenza di non poco conto da tenere in considerazione, e cioè che il bonus facciate coinvolge sia l’Irpef che l’Ires, mentre il 50% è unicamente in detrazione Irpef.

 

 

L’ecobonus al 65%

Nel caso in cui le opere di rifacimento della facciata siano abbinate all’esecuzione di un intervento di coibentazione, e cioè alla realizzazione di quello che è noto con il nome di cappotto termico, si ha comunque diritto a usufruire dell’ecobonus al 65%, che prevede tanto la detrazione Ines quanto la detrazione Irpef.

Qualora, poi, il bonus facciate dovesse essere prorogato, a dispetto delle ipotesi degli ultimi giorni, il 90% sarebbe valido anche il prossimo anno. Tuttavia, riguarderebbe unicamente le facciate esterne degli edifici, e cioè quelle che sono visibili dalla strada. Infatti, per le facciate interne sono previste unicamente le agevolazioni al 65% o al 50%.

 

 

La cessione del credito

Il discorso è uguale per coloro che hanno intenzione di sfruttare questa agevolazione per mezzo della cessione del credito, in genere a una banca. Il bonus del 90% matura per le somme che vengono pagate entro l’anno corrente, e quindi può essere ceduto solo in relazione a quegli importi.

Per quel che riguarda i 5000 euro che verranno versati durante l’anno seguente, invece, le agevolazioni e la cessione avverranno sulla base delle detrazioni che saranno in vigore nel 2022. A differenza di ciò che è stato previsto per il superbonus, il bonus facciate può essere ceduto a prescindere dal fatto che venga raggiunto o meno il 30% del Sal, cioè lo stato di avanzamento dei lavori.

Lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura è un’altra delle modalità grazie alla quale si può fruire del bonus facciate.

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente versa la quota dei lavori a suo carico entro la fine dell’anno corrente, è possibile beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute, anche se i lavori verranno conclusi in un periodo successivo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram