Lo scopo di questo articolo è analizzare, nel contesto delle Piccole e Medie Imprese (PMI), il ruolo fondamentale del controllo di gestione nella prevenzione e gestione della crisi d'impresa e nel garantire la continuità aziendale.
In un ambiente economico in continua evoluzione e caratterizzato da normative sempre più complesse, l'importanza degli adeguati assetti organizzativi per le PMI è cruciale non solo per una necessità legale, ma anche per assicurare la sostenibilità e la crescita nel lungo termine.
Fare impresa in italia richiede oggi un approccio proattivo alla gestione, paragonabile alla cura della propria salute. Questo implica controlli periodici e l'affidarsi a professionisti esperti per mantenere l'azienda in ottima forma. La crisi aziendale, come una malattia, può manifestarsi anche in momenti di apparente crescita, se incontrollata. Pertanto, è fondamentale non solo reagire, ma prevenire.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) mira proprio a questo: anticipare l'emersione delle crisi aziendali ed evitare che si aggravino, operando per scongiurare il ritardo nella percezione dei segnali negativi. Prevenire la crisi e garantire la continuità aziendale è dunque di fondamentale importanza per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa in ogni scenario. Il controllo di gestione, in questo contesto, emerge come uno strumento essenziale e, come vedremo, normativamente richiesto, per monitorare costantemente l'equilibrio economico e finanziario e intervenire efficacemente.
La normativa che regola gli adeguati assetti organizzativi delle imprese è articolata e complessa, comprendendo diverse leggi e regolamenti che si intrecciano per garantire la solidità e la trasparenza delle attività aziendali. Tra queste normative, spiccano per importanza il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e il Codice civile.
il CCII, introdotto con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, rappresenta una normativa fondamentale per le PMI italiane. questo codice è stato attuato anche per dare seguito alle sollecitazioni provenienti dalla direttiva europea "Insolvency" n. 2019/1023, che riguarda i temi della ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. L'intento del codice è duplice: da un lato, intervenire nella gestione dell'impresa al fine di evitare la crisi e preservare la parte sana, capace di produrre valore; dall'altro, al fine di procedere alla liquidazione della stessa, qualora non risulti più economicamente sostenibile.
Il CCII stabilisce requisiti specifici per la gestione delle crisi aziendali, ponendo l'accento sull'importanza di un adeguato assetto organizzativo per prevenire situazioni di insolvenza. Uno degli scopi principali della norma è proprio quello di aiutare le imprese nel caso di insolvenza, evitando il ritardo nel percepire i segnali di crisi e operando su fronti come gli indicatori della crisi, gli strumenti di rilevazione tempestiva e i meccanismi/procedure per affrontarla con efficacia. Il legislatore, nei primi articoli, ha codificato strumenti operativi che costituiscono "elaborazioni della scienza aziendalistica". In questo senso, il controllo di gestione diviene, di fatto, uno strumento per la conduzione dell'attività d'impresa di uso obbligatorio da parte dell'imprenditore.
L'impianto normativo di questa prima parte del Dlgs 14/2019 (Disposizioni Generali - Titolo I e Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi - Titolo II) si fonda su tre pilastri fondamentali:
Gli obblighi di organizzazione: sanciscono il dovere dell'imprenditore di adottare misure idonee e assetti organizzativi per il rilevamento tempestivo dei sintomi della crisi e l'assunzione di idonee iniziative.
La facoltà di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi: una nuova procedura volta a risanare l'impresa e scongiurarne la liquidazione giudiziale.
Gli obblighi di segnalazione: introducono gli strumenti di allerta basati sulla segnalazione all'imprenditore del superamento dei livelli critici degli indicatori della crisi.
Un pilastro fondamentale del D.lgs 14/2019 è rappresentato dagli Obblighi di Organizzazione. L'articolo 3 del codice sancisce il dovere per l'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Per l'imprenditore collettivo, ovvero colui che opera in forma societaria o collettiva, il dovere è quello di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
L'articolo 2086, comma 2, del Codice Civile, come introdotto dall'articolo 375 del D.lgs 14/2019, stabilisce in modo chiaro questo dovere. L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire tale assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. La norma specifica che questo dovere sussiste "anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale". Il termine "anche" è significativo: implica che l'obbligo di esercitare la funzione di gestione dell'impresa in forma societaria, costruendo una struttura adeguata, esiste sempre, fin dall'inizio dell'attività, e non soltanto in periodi di crisi. Si tratta di un dovere di carattere precettivo che impone all'imprenditore di implementare un assetto che funga da rilevatore dell'eventuale crisi.
Inoltre, l'imprenditore ha il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questo obbligo di adottare assetti adeguati si applica all'imprenditore individuale e alle società a prescindere dalla dimensione. Gli amministratori delle società, in particolare quelle a responsabilità limitata, hanno l'obbligo di rispettare l'articolo 2086 sull'adeguata struttura organizzativa e adottare gli strumenti di economia aziendale necessari.
La mancata osservanza di questi obblighi espone gli amministratori a conseguenze legali significative. gli amministratori hanno l'onere di istituire assetti societari idonei, rilevare tempestivamente eventuali stati di crisi e adoperarsi per la risoluzione immediata delle criticità aziendali. La mancata ottemperanza a questi obblighi li espone ad azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2392 del Codice Civile. L'articolo 2476 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dalla violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo.
Quest’ultimo punto è di particolare importanza perché in controtendenza rispetto al senso comune, che vede nelle Srl un modo per non rischiare il patrimonio personale dell’imprenditore, rischio che invece è reale in caso di mancata ottemperanza alle suddette norme.
Oltre al CCII e alle disposizioni del Codice Civile che richiamano esplicitamente gli assetti organizzativi e gli strumenti di economia aziendale, il quadro normativo include altri elementi fondamentali che delineano il sistema di vigilanza e segnalazione.
Come accennato, vi è la facoltà di accedere alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi. Attraverso questa procedura, con l'assistenza di un esperto nominato dalle Camere di Commercio, l'impresa può comprendere se ha prospettive di risanamento e attuare la continuazione dell'attività tramite accordi con creditori e altri soggetti interessati. La piattaforma telematica messa a disposizione per la composizione negoziata include strumenti derivati dall'economia aziendale: una lista di controllo dettagliata per la redazione del piano di risanamento (adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese) e un test pratico per verificarne la ragionevole perseguibilità. L'imprenditore che accede a questa procedura deve presentare un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi.
Gli Obblighi di Segnalazione, introdotti dagli articoli dal 25 octies al 25 decies del CCII, costituiscono strumenti di allerta volti a segnalare all'imprenditore il superamento di livelli critici degli indicatori della crisi.
Il codice della crisi contiene disposizioni che riguardano l'obbligo di controllo degli indici come misura per contrastare il trend negativo e, per alcune società a responsabilità limitata che superano determinate soglie dimensionali, l'introduzione dell'obbligo di revisione legale mira a prevenire e scongiurare le situazioni di rischio insolvenza.
Il sistema di allerta prevede che il revisore legale (o l'organo di controllo) vigili sull'andamento aziendale. In caso di identificazione di una potenziale crisi, il revisore segnala all'amministrazione interna. Se l'amministrazione non interviene con provvedimenti adeguati entro sessanta giorni, il revisore effettua una segnalazione esterna all'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI). L'obiettivo di tali misure è la tutela della continuità aziendale, ottenibile attraverso l'istituzione di un sistema di controllo interno efficace. Tuttavia, è importante notare che il nuovo codice della crisi, di per sé, non è uno strumento di prevenzione in senso economico; piuttosto, le procedure di allerta scattano quando si manifestano gli "indicatori di effetto" della crisi, conducendo a una soluzione giuridica che difficilmente potrà prevedere la continuità aziendale. È il controllo di gestione, basato sulla corretta applicazione dei principi di economia aziendale e su una visione prospettica (forward-looking), l'unico strumento di conduzione aziendale a supporto della direzione che consente realmente di prevenire la crisi potenziale o, se non evitabile, di prevederla e risolverla in piena continuità aziendale.
Altre normative che influenzano gli assetti organizzativi delle PMI includono la Legge n. 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Questa legge rende necessaria l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire tali illeciti. Un secondo contesto normativo che definisce il concetto di assetto organizzativo è proprio il D.lgs. n. 231/2001.
Anche i Regolamenti europei, come il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), richiedono strutture organizzative che favoriscano la compliance e la protezione dei dati personali. gli assetti organizzativi devono essere conformi a tutte queste normative vigenti. La mancata conformità può comportare sanzioni legali significative, incluse sanzioni amministrative e, in alcuni casi, responsabilità penale per amministratori o dirigenti. ad esempio, l'articolo 325 del CCII prevede specifiche sanzioni penali (pena detentiva compresa tra sei mesi e tre anni) per chi ricorre al credito dissimulando il dissesto o l'insolvenza aziendale.
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Il concetto di crisi è centrale nel "Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza" (CCII), introdotto con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Questo codice rappresenta una pietra miliare nella regolamentazione delle imprese italiane. Storicamente, gli indicatori utilizzati per rilevare i sintomi della crisi d'impresa, come gli indici degli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, tendevano a intercettare tali sintomi in ritardo rispetto al momento in cui le cause della crisi si manifestavano (tempo t1 successivo a tempo t0). Questi indici, scollegati da una visione continua e prospettica, non erano considerati gli strumenti più adatti per una sana gestione d'impresa, in quanto evidenziavano danni economico-finanziari già verificatisi. Erano, in sostanza, "lettori tardivi" del malessere aziendale.
La nuova normativa mira a evitare proprio questo ritardo nel percepire i segnali di crisi. A tal fine, opera su diversi fronti, inclusa l'introduzione di specifici indicatori della crisi che devono far scattare l'allarme. Già nel 2019 era prevista l'elaborazione di questi indicatori da parte del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), con entrata in vigore nel 2020. Nel frattempo, si poteva fare riferimento alle best practice di settore. Il CNDCEC ha poi effettivamente elaborato gli indici di allerta previsti dal Codice della Crisi d’Impresa. Il documento riassuntivo degli indici è stato pubblicato dal CNDCEC il 19 ottobre 2019, in attuazione di quanto richiesto dal legislatore. Questi indici sono stati costruiti con il supporto di analisi statistiche e in collaborazione con Cerved Group, e sono pensati per essere aggiornati almeno ogni tre anni, con specificità per settore economico secondo le classificazioni ISTAT36. Tuttavia, è importante notare che, con le modifiche normative intervenute (in particolare il D.Lgs. 83/2022), il legislatore ha successivamente scelto di non recepire formalmente questi indici settoriali nel testo definitivo del Codice della Crisi. Oggi la normativa si concentra su altri segnali di crisi più generali, come le esposizioni debitorie significative. Nonostante ciò, gli indici elaborati dal CNDCEC continuano a essere considerati un valido riferimento tecnico e operativo da molti professionisti e imprese per il monitoraggio dello stato di salute aziendale.
La crisi d'impresa si manifesta come uno stato oggettivo dell'impresa caratterizzato da specifiche variabili quantitative in un dato momento. Il legislatore fa discendere da questa definizione specifiche conseguenze giuridiche in termini di diritti e doveri.
La crisi può essere di natura economica, finanziaria o patrimoniale. L'insolvenza, invece, è uno stato più avanzato in cui l'impresa, a causa dell'intensità e del perdurare del deterioramento delle principali variabili economico-finanziarie, ha compromesso irrimediabilmente l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Le situazioni di crisi possono verificarsi anche in momenti di crescita incontrollata, non solo di contrazione del mercato. Determinanti per la soluzione della crisi sono le caratteristiche del settore, l'intensità e la durata dell'evento, e le capacità dell'impresa (imprenditore, management) di valutare e implementare le scelte operative e strategiche necessarie.
Il nuovo quadro normativo, in particolare il D.lgs. 14/2019 e le modifiche al codice civile (come l'articolo 2086, comma 2 c.c.), pongono al centro il dovere dell'imprenditore, soprattutto quello operante in forma societaria o collettiva, di adempiere alla funzione di gestione dell'impresa attraverso un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile. L'imprenditore individuale ha il dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie. Per l'imprenditore collettivo, si richiede l'istituzione di un assetto adeguato ai sensi dell'articolo 2086 c.c., finalizzato alla tempestiva rilevazione della crisi e all'assunzione di iniziative idonee.
Gli assetti organizzativi si riferiscono alla struttura e ai processi attraverso cui un'impresa opera. Essi includono l'organizzazione interna e i sistemi amministrativi e contabili che supportano la gestione. La legge italiana stabilisce requisiti specifici per garantire che le imprese siano in grado di affrontare eventuali crisi e mantenere la continuità operativa. L'articolo 2086 c.c., richiamato nel CCII, stabilisce che l'imprenditore deve adottare un'organizzazione adeguata alla dimensione e natura dell'impresa, e l'organo di amministrazione deve garantire la continuità aziendale implementando strumenti di monitoraggio e controllo. Sebbene il D.Lgs. 14/2019 attribuisca un ruolo centrale al concetto di assetto organizzativo, non fornisce una sua specificazione o definizione dettagliata. Un altro contesto normativo che definisce l'assetto organizzativo è il D.Lgs. n. 231/2001, che consente alle società di adottare regole e procedure per prevenire illeciti.
Strutturare assetti efficaci richiede di considerare che ogni azienda è unica. Pertanto, l'assetto deve essere efficace e su misura, progettato con un metodo ad hoc e un programma di amministrazione adeguato. I principi generali di adeguatezza per le PMI includono la proporzionalità (assetto adeguato a dimensione e complessità), la flessibilità (adattabilità ai cambiamenti), la trasparenza (chiara comunicazione di ruoli e processi), il monitoraggio continuo (valutazione costante dell'efficacia, analisi risultati e feedback) e la compliance normativa (rispetto del CCII, Codice Civile e altre leggi). L'implementazione di adeguati assetti contribuisce non solo alla conformità, ma anche a una gestione più efficace delle risorse e a migliorare la resilienza dell'impresa.
Il cambiamento di prospettiva introdotto dalle recenti modifiche del codice della crisi impone all'imprenditore di approntare un insieme di strumenti e un assetto organizzativo che consentano di svolgere l'attività sotto un sistema di controlli idonei a permettere una gestione corretta, efficace ed efficiente dell'impresa, e di prevedere la possibilità che l'azienda entri in periodi di crisi. Tutti questi temi rientrano a pieno titolo nel campo dell'economia aziendale e nella programmazione e controllo della gestione.
Il Controllo di Gestione è uno strumento fondamentale di conduzione aziendale a supporto della direzione. È una delle attività principali con cui l'azienda verifica che la gestione stia procedendo verso il conseguimento degli obiettivi strategici definiti. Nel contesto della crisi d’impesa, i suoi obiettivi includono la prevenzione della crisi potenziale, la previsione della crisi per risolverla in continuità aziendale, o per condurre l'azienda verso la liquidazione volontaria o una definizione precoce. È fondamentale dotare la funzione imprenditoriale di un sistema informativo finalizzato al controllo di gestione. Il controllo di gestione è un dovere finalizzato alla responsabilizzazione diretta dell'imprenditore per individuare tempestivamente un eventuale pericolo di crisi e gli strumenti per superarlo efficacemente.
Il controllo di gestione è un processo ciclico che deve investire costantemente l'intera vita dell'azienda. Questo processo include diverse fasi: definire gli obiettivi e i programmi di breve periodo, misurare sistematicamente i risultati conseguiti, analizzare gli scostamenti (confrontando obiettivi e risultati) e attuare azioni correttive. Gli strumenti a disposizione per queste azioni correttive includono simulazioni, budget, bilanci infrannuali e contabilità. Il processo ciclico prevede anche una fase iniziale di valutazione dell'assetto esistente (struttura organizzativa, sistema informativo, ecc.) e dei risultati economico-finanziari storici, seguita dalla progettazione (o ri-progettazione) dell'intera azienda a partire dalla definizione di obiettivi, strategie, assetto organizzativo e sistemi informativi.
Tra gli strumenti operativi del controllo di gestione rientrano il budgeting (budget e piani aziendali), l'analisi degli scostamenti (qualitativi/quantitativi rispetto agli obiettivi), il reporting (periodicità dei report), le dashboard, i bilanci infrannuali, la contabilità generale e la contabilità analitica. È opportuno effettuare una regolare verifica degli indici previsionali di rischio economico e degli scostamenti per evitare di superare il budget.
Un aspetto cruciale monitorato dal controllo di gestione è la sostenibilità finanziaria e i flussi di cassa. L'analisi dei flussi finanziari è uno strumento operativo. Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi successivi è uno degli scopi delle misure e degli assetti organizzativi richiesti. Il controllo di gestione supporta la direzione nel dotarsi di specifici indicatori causali, che sono premonitori della crisi, a differenza degli indicatori di effetto che sono lettori tardivi del malessere.
Il "Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza" (CCII) introduce una serie di strumenti volti ad anticipare l’emersione di crisi aziendali e impedire che si aggravino. Questo approccio preventivo mira a evitare il ritardo nel percepire i segnali di crisi. Il Codice opera su diversi fronti per raggiungere questo scopo.
Uno degli elementi chiave è l'introduzione degli indicatori della crisi, il cui superamento deve far scattare l'allarme. Il codice della crisi non è, di per sé, uno strumento di prevenzione in senso economico; questo ruolo è invece ricoperto dal controllo di gestione.
È cruciale distinguere tra gli indicatori di effetto e gli indicatori di causa della crisi. Storicamente, gli indicatori degli squilibri economici, finanziari e patrimoniali tendevano a intercettare i sintomi della crisi in ritardo (tempo t1) rispetto al momento in cui le cause si manifestavano (tempo t0). Questi indici, slegati da una visione continua e prospettica, non erano gli strumenti più adatti per una sana gestione d'impresa, poiché evidenziavano danni già verificatisi, risultando "lettori tardivi" del malessere aziendale. Il nuovo quadro normativo mira proprio a superare questo ritardo.
Al contrario, gli indicatori causali di prevenzione della crisi sono quelle variabili, di natura qualitativa e quantitativa, che agiscono come premonitori della crisi. Mentre gli indicatori di crisi possono essere sostanzialmente comuni a tutte le imprese, gli indicatori causali possono variare significativamente da azienda ad azienda, da settore a settore, e possono cambiare rapidamente nel tempo all'interno della stessa impresa. Individuare e monitorare l'andamento di questi indicatori causali rappresenta il processo fondamentale di prevenzione della crisi.
La legge impone agli imprenditori di dotarsi di sistemi informativi e piattaforme adeguate ad avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che consentano di rilevare segnali di crisi e impostare strategie di risanamento. Questi sistemi devono permettere di rilevare tempestivamente eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno dodici mesi successivi.
Accanto al sistema di allerta interno gestito dall'imprenditore, il Codice della Crisi prevede anche meccanismi di segnalazione da parte dell'organo di controllo (ove esistente) e dei creditori pubblici qualificati. Il revisore legale, ad esempio, ha il compito di vigilare sull'andamento aziendale e, nel momento in cui identifica una potenziale situazione di crisi, deve segnalarla all'amministrazione interna. Se l'amministrazione non adotta provvedimenti entro sessanta giorni, il revisore effettua una segnalazione esterna all'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa), uno per ogni tipo di attività. L'obiettivo di queste segnalazioni è la tutela della continuità aziendale attraverso un sistema di controllo interno efficace.
Quando i segnali di allerta, gli indicatori di effetto della crisi, scattano, si attivano le procedure previste dal D.Lgs. 14/2019. Tra gli strumenti a disposizione dell'imprenditore e dei professionisti incaricati vi è la composizione negoziata della crisi, accessibile tramite una piattaforma unica nazionale. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata (adeguata anche alle PMI) con indicazioni per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore deve inserire nella piattaforma un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi, oltre alle iniziative che intende adottare. La composizione negoziata mira a comprendere se l'impresa ha prospettive di risanamento e, di conseguenza, attuare la continuazione dell'attività. Questo rappresenta uno degli interventi nella gestione dell'impresa volti a evitare la crisi e preservare la parte sana, o a procedere alla liquidazione se non più sostenibile.
Il nuovo quadro normativo, in particolare l'articolo 2086 del codice civile come modificato e richiamato nel CCII, pone un obbligo stringente a carico dell'imprenditore, specialmente quello operante in forma societaria o collettiva. Egli ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Questo assetto deve essere funzionale alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Inoltre, l'imprenditore deve attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questo dovere di attivazione tempestiva è entrato in vigore già dal 16 marzo 2019.
La mancata osservanza di questi obblighi comporta gravi conseguenze legali e fiscali. Gli amministratori, in particolare, hanno l'onere di istituire assetti societari idonei, rilevare tempestivamente eventuali stati di crisi e adoperarsi per la risoluzione immediata delle criticità. La mancata ottemperanza li espone ad azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2392 del Codice Civile. L'articolo 2476 del Codice Civile stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dalla violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo. Per le società di capitali o di persone che non si adeguano, la mancata ottemperanza significa non essere a norma. In caso di difficoltà aziendali, l'imprenditore sarà chiamato a rispondere di cosa ha fatto per garantire la continuità aziendale e come, con ripercussioni civilistiche, concorsuali e fiscali.
Oltre alla responsabilità civile, la non conformità può comportare anche responsabilità penale. Ad esempio, la Legge n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, rendendo necessaria l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire tali illeciti. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevede specifiche sanzioni penali, come all'articolo 325, che punisce amministratori, direttori generali, liquidatori e imprenditori commerciali che ricorrono al credito dissimulando il dissesto o l'insolvenza aziendale con una pena detentiva.
Le conseguenze non si limitano agli aspetti legali e fiscali, ma si estendono anche agli impatti reputazionali e operativi per l'impresa. La non conformità può portare a sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità competenti. Può anche scatenare contenziosi legali con clienti, fornitori o altri stakeholder che potrebbero richiedere risarcimenti danni. Inoltre, le PMI che non rispettano gli obblighi normativi possono perdere eventuali agevolazioni fiscali o incentivi, aumentando il carico fiscale complessivo.
La continuità dei processi operativi è definita come il pilastro su cui poggia qualsiasi impresa, una necessità assoluta e non negoziabile. L'interruzione, o anche solo una limitazione di operatività, riduce la capacità dell'azienda di realizzare prodotti ed erogare servizi, di conformarsi alle policy e alle normative in essere e, in senso lato, di soddisfare i propri clienti. Per tutti questi motivi, i concetti di gestione del rischio (risk management), business continuity, disaster recovery e business continuity management system (BCMS) sono centrali in qualsiasi attività economica.
La Business Continuity è la capacità di un'organizzazione di continuare le operazioni di business a un livello accettabile predefinito a seguito di un evento disruptive.
L'importanza degli adeguati assetti organizzativi risiede anche nel loro contributo a un miglioramento significativo nella gestione del rischio. Questo include l'identificazione precoce dei rischi tramite il monitoraggio delle performance aziendali, consentendo interventi correttivi prima che le problematiche diventino critiche.
L'implementazione di sistemi di controllo interno aiuta a prevenire frodi, errori e inefficienze operative. Un assetto adeguato facilita la compliance normativa, riducendo il rischio di sanzioni. Infine, consente di integrare la pianificazione strategica con l'analisi dei rischi.
È proprio qui che si manifesta l'integrazione tra controllo di gestione e piani di continuità operativa. Il Controllo di Gestione, come strumento fondamentale a supporto della direzione, ha tra i suoi obiettivi la prevenzione della crisi potenziale e la capacità di prevedere la crisi per risolverla in continuità aziendale. Dotare la funzione imprenditoriale di un sistema informativo finalizzato al controllo di gestione è fondamentale per analizzare e valutare gli indicatori causali di prevenzione della crisi. Questo processo permette di individuare tali indicatori, monitorarne l'andamento e assumere decisioni correttive per garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale nel tempo, ovvero la continuità aziendale.
Il BCMS (Business Continuity Management System) ha lo scopo di identificare minacce in continua evoluzione, definirne gli impatti e costruire a livello sistemico un sistema di risposta agli eventi critici. Il Business Continuity Plan (BCP) è un punto cardine di questo sistema. Per realizzare un BCP efficace sono necessarie diverse attività:
Questi strumenti, che includono anche procedure di gestione delle crisi (crisis management), emergency response, e la protezione della reputazione, fanno parte del BCMS. All'interno di un BCMS vengono definiti ruoli, strutture organizzative, responsabilità, modalità di comunicazione e attività di formazione.
Il controllo di gestione, attraverso la sua funzione di monitoraggio continuo, analisi prospettica e individuazione di indicatori causali, si integra perfettamente con la pianificazione della business continuity, fornendo gli strumenti e le informazioni necessarie per garantire la resilienza aziendale di fronte a potenziali eventi disruptive e crisi.
L'adeguamento agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, imposto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e dall'articolo 2086 del codice civile, non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta una leva fondamentale per la gestione efficace e la resilienza delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Comprendere come si traducono nella pratica gli assetti adeguati, quali benefici concreti apportano e quali strumenti sono disponibili, è essenziale per gli imprenditori e i manager.
ASSETTO ADEGUATO
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è quello che consente all'imprenditore, individuale o collettivo, di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per affrontarla. Deve essere proporzionato alla dimensione e alla natura dell'impresa.
In termini pratici, un assetto organizzativo adeguato si manifesta attraverso una struttura e processi chiari. Include un organigramma aziendale definito che identifica chiaramente funzioni, compiti e linee di responsabilità. L'attività decisionale e direttiva deve essere effettivamente esercitata dai soggetti a cui sono attribuiti i poteri. Sono presenti procedure e flussi informativi che assicurano una gestione efficiente ed efficace dei rischi e del sistema di controllo interno. Il personale possiede competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni assegnate. L'assetto è modellato intorno alle strategie aziendali definite dalla direzione e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Significa definire chi deve fare cosa, come e in quali tempi per realizzare le strategie aziendali, costruendo di fatto il manuale di funzionamento dell'impresa. L'assetto adeguato garantisce l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, la generazione di flussi di cassa, il funzionamento del sistema informativo e il controllo costante della gestione da parte della direzione. Ad esempio, un assetto contabile adeguato permette di conoscere dimensioni e margini delle aree di business, selezionare la clientela in base al margine e avere cognizione dei flussi di cassa. Un sistema informativo aziendale ben progettato e impostato supporta gli strumenti di controllo, fornendo le informazioni necessarie per le scelte di gestione.
ASSETTO INADEGUATO
Al contrario, un assetto organizzativo inadeguato si verifica quando l'imprenditore non è guidato da obiettivi o strategie chiari. La direzione non analizza i "numeri" aziendali e prende decisioni senza cognizione di causa. L'azienda si limita a rincorrere i problemi ("spegne gli incendi") senza risolverli. Manca una fase propedeutica di autoanalisi per definire obiettivi qualitativi e quantitativi, compromettendo la pianificazione. Manca un adeguato controllo di gestione installato da personale competente interno o esterno all’azienda. Manca un adeguato organigramma aziendale. Mancano le procedure per rispondere in modo immediato a una situazione di crisi.
Questo può portare a situazioni di crisi che si rivelano irreversibili a causa di carenze nel management interno.
Per facilitare l'adeguamento e la valutazione dei propri assetti, le normative mettono a disposizione degli strumenti. Il D.lgs. 14/2019, all'articolo 13, comma 2, prevede che sulla piattaforma unica nazionale per la composizione negoziata siano disponibili una lista di controllo particolareggiata e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Questa lista di controllo è adeguata anche per micro, piccole e medie imprese e contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. L'imprenditore, accedendo alla composizione negoziata, deve redigere un progetto di piano di risanamento seguendo le indicazioni di questa checklist. Questo evidenzia l'importanza di strumenti strutturati per l'analisi.
Per la valutazione degli assetti organizzativi, ci permettiamo di suggerire al lettore di richiederci gratuitamente a questo link la check-list gratuita per verificare se la propria azienda risulta a norma sotto il profilo degli adeguati assetti.
L'entrata in vigore definitiva del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza il 15 luglio 2022, che dà seguito alla direttiva "Insolvency" n. 2019/1023, ha segnato un cambiamento di prospettiva per le imprese italiane, in particolare per le PMI. La normativa impone l'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in primis per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e la perdita di continuità aziendale. Questo obbligo, sancito anche dal richiamo all'articolo 2086 c.c., mira a rendere l'imprenditore direttamente responsabile nell'individuare in modo efficace i pericoli e gli strumenti per superarli.
Sintesi dei punti chiave
Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati sono la struttura e i processi attraverso cui un'impresa opera, inclusi i sistemi informativi. Devono essere proporzionati, flessibili, trasparenti e oggetto di monitoraggio continuo, oltre che conformi alle normative. La loro adozione è fondamentale per rilevare tempestivamente i segnali di crisi, favorire la trasparenza, migliorare l'efficienza operativa e, in ultima analisi, garantire la gestione sana e sostenibile dell'impresa nel lungo termine.
Il Controllo di Gestione emerge come lo strumento preminente e indispensabile all'interno di tali assetti. Esso non si limita alla rilevazione di indici di crisi (spesso "lettori tardivi" dei problemi), ma si basa sull'analisi di indicatori causali, consentendo una visione prospettica e una gestione proattiva. Il controllo di gestione è un processo ciclico che include analisi, progettazione, programmazione, pianificazione e controllo, utilizzando strumenti come budgeting, analisi degli scostamenti e reporting.
La normativa offre strumenti di supporto, come la piattaforma nazionale con la lista di controllo dettagliata e il test pratico, per guidare le imprese nel percorso di risanamento. La non conformità agli obblighi sugli assetti adeguati può comportare rischi significativi, incluse segnalazioni da parte degli organi di controllo e sanzioni.
Suggerimenti per l'implementazione di un controllo di gestione efficace e conforme alla normativa
Per implementare un controllo di gestione efficace e in linea con le nuove disposizioni, le PMI dovrebbero considerare i seguenti passaggi e suggerimenti:
Non aspettate che la crisi bussi alla vostra porta. Siate proattivi. Adottate gli strumenti di economia aziendale, programmazione e controllo necessari per una gestione efficace ed efficiente. Investite nella costruzione di assetti organizzativi chiari e trasparenti, che supportino le vostre strategie e consentano il monitoraggio costante delle performance.
Utilizzate le risorse a vostra disposizione, inclusa la piattaforma nazionale e le checklist operative, per valutare la vostra situazione e pianificare il futuro. Considerate il valore aggiunto di una consulenza specializzata per guidarvi in questo percorso cruciale.
Implementare un efficace controllo di gestione e adeguati assetti organizzativi significa costruire una guida controllata per la vostra azienda, capace di navigare i periodi di "quiete" e di affrontare con successo le tempeste, creando ricchezza e valore nel tempo. È un passo indispensabile verso la resilienza e il successo a lungo termine della vostra impresa.