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Nuovo codice della crisi d’impresa

18/03/2019
Redazione

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 (Suppl. Ord. n. 6) il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo Codice della crisi d’impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 gennaio.
L’art. 389 dispone l’entrata in vigore del decreto, stabilendo quanto segue:

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Tra le novità che riteniamo più importanti, segnaliamo l’art. 375 che integra (introdotto un secondo comma) l’art. 2086 del Codice Civile imponendo all’imprenditore l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, al fine di prevenire la crisi dell’impresa;

Segnaliamo inoltre l’art. 377, che nel modificare gli il primo camme degli artt. 2257/2380-bis/ 2409-novies/2475 stabilisce che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086 secondo comma. Altresì l’art. 378 disciplina la responsabilità degli amministratori.

Infine l’art. 379 del nuovo Codice, il quale – riformulando il terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile – modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società:
1 - sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2 - controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3 - abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
•    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
•    ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
•    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le società cui si applicano tali nuove norme hanno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto e procedere alla nomina dell’Organo di Controllo.

Le nuove norme entreranno in vigore, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 389, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 16-3-19.

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